Circolazione cani e igiene del suolo pubblico

Ordinanza Sindacale n.24 del 22.09.2014

oggetto: circolazione cani e igiene del suolo pubblico.

IL SINDACO

CONSIDERATO che giungono sempre più numerose rimostranze da pane dei cittadini per la presenza di cani che circolano liberamente sul territorio comunale, causa di possibili situazione di pericolo per la pubblica incolumità nonché reclami per gli inconvenienti igienico -sanitari derivanti da sacchetti di spazzatura c deiezioni trasportati dai cani lungo i marciapiedi, le strade c le piazze del territorio urbano: RITENUTO che i loro proprietari mantengono comportamenti contrari alle disposizioni di leggi vigenti: RITENUTO obbligatorio che 111 tutto il territorio comunale i cani vengano condotti al guinzaglio così come previsto dalla vigente normativa; RAVVISATA pertanto l'esigenza di adottare apposito provvedimento a tutela della pubblica e privata incolumità e del decoro urbano, volto a impedire il verificarsi di tali episodi, mediante l'introduzione di una specifica sanzione amministrativa da applicare nei confronti dci trasgressori; VISTI gli ani. 50 c 54 del Testo Unico di cui al D.l.gs. n. 267(2000;

ORDINA

  1. di tenerci cani al guinzaglio, durante le passeggiate lungo le strade cd aree pubbliche di tutto il territorio comunale, con conseguente divieto assoluto di lasciare che gli stessi circolino liberamente.
  2. per i cani aggressivi o di taglia superiore alla media è obbligo di avere apposita museruola, tale da non permettere all'animale di mordere o azzannare. Per cani aggressivi si intendono i cani delle razze pittbull, rottweiller, dobemunn ed altre classificate tali da specifiche norme;
  3. di munirsi dci mezzi necessari (paletta-sacchetto) per l'immediata rimozione degli escrementi dell'animale;
  4. di non condurre cani, negli spazi pubblici attrezzati per la ricreazione ed il gioco dei bambini, nonché nei negozi di alimentari e negli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
  5. di non passeggiare per le strade del paese con più di due cani al guinzaglio;
  6. di evitare il sovraffollarnento dei cani nei canili convenzionati con il comune, adottando la sterilizzazione sia dei maschi e sia delle femmine;
  7. i cani in custodia di abitazioni, fabbricati o giardini cd edifici rurali, la cui presenza deve essere segnalata all'esterno, non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di aggiungere le persone che transitano sulla strada:
  8. è imposto l'obbligo di apporre al cane un codice di riconoscimento mediante microchip come disposto dall'art. 4 della Legge Regionale 24 novembre 2001 nr. 16 "Tutela dagli animali d'affezione e prevenzione del randagismo", provvedendo successivamente all'iscrizione all'anagrafe canina presso il competente Servizio Veterinario dell'ASL;

DISPONE

Che nei confronti di coloro che saranno sorpresi a violare le regole sopraindicate, sarà irrogata la sanzione amministrativa da C 50,00 a 500,00, oltre all'applicazione delle ulteriori misure sanzionatone eventualmente previste per il caso di specie della legge e dei regolamenti; Che alla presente venga data la più ampia diffusione possibile mediante affissione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico (esercizi pubblici che vendono e somministrano alimenti e bevande);

Che la presente venga tempestivamente trasmessa al Comando Carabinieri e Polizia Municipale per la vigilanza sulla sua osservanza e esecuzione, nonché alla Prefettura di Avellino, per opportuna conoscenza. La presente ordinanza abroga ogni precedente provvedimento in materia in contrasto con la stessa.

fto. Il Sindaco, Giuseppe Forgione

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