Ordinanza di apertura dei Negozi

IL SINDACO

PREMESSO che l'art. 54 lettera d) del D.P.R. 24/07/1977, n. 616 trasferisce ai Comuni le funzioni amministrative relative alla fissazione, sulla scorta criteri dei stabiliti dalla Regione, degli orari di apertura, di chiusura e del riposo infrasettimanale obbligatorio degli esercizi commerciali e pubblici, nonché delle deroghe dei medesimi;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

VISTA la Legge 25 agosto 1991, n. 287;

VISTA la Legge Regionale 7 Gennaio 2000, n.1;

VISTA la delibera di giunta regionale 1758 del 21/4/1999

VISTO l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

TENUTO conto delle esigenze dei consumatori e dei lavoratori addetti al commercio;

 

DISPONE

Dal 05 febbraio 2010 al 10 gennaio 2011

 

Esercizi per l'attività di vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa

 

Gli Esercizi Commerciali di vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa osservano le seguenti disposizioni in merito agli orari di apertura e di chiusura al pubblico.

 

1.      Orario di apertura e chiusura

Fatto salvo quanto disposto nei punti successivi, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio:

•         Possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana

•         dalle ore 7.00 alle ore 22.00 . Nel rispetto. di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite, delle 13 ore giornaliere.

•         osservano di regola la chiusura domenicale, festiva e la mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio.

 

2.      Deroghe turni di chiusura infrasettimanale, domenicale e festiva

E' consentito derogare all'obbligo della chiusura nei seguenti giorni:

•         dal 11 febbraio al 17 febbraio 2010 in occasione del Carnevale Paternese;

•         dal 25 marzo al 8 aprile 2010 in occasione delle festività Pasquali;

•         dal 16 maggio al 30 maggio in occasione della festività di Pentecoste;

•         dal 15 giugno al 15 Settembre 2009 in occasione del periodo estivo caratterizzato da un afflusso turistico;

•         dal 27 Ottobre al 9 Novembre 2009 in occasione della commemorazione dei defunti;

•         dal 26 Novembre 2009 al 10 Gennaio 2009 in occasione delle festività natalizie

 

E' sempre consentita l'apertura dell'esercizio nel caso di festività nazionali e/o locali.

In caso di apertura deve essere rispettato lo stesso orario prescelto per i giorni feriali mentre in occasione delle festività locali di Carnevale , Pentecoste ,San Michele Arcangelo, Sant'Antonio da Padova e Maria SS. Della Cintura è consentita l'apertura continuativa fino al termine dei festeggiamenti.

 

3.      Chiusura infrasettimanale

Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio conservano la mezza giornata di chiusura infrasettimanale. Detta chiusura deve essere scelta dall'esercente, indipendentemente da1 proprio settore di appartenenza, fra una delle seguenti mezze giornate:

•         Lunedì mattina;

•         Giovedì pomeriggio;

•         Sabato pomeriggio.

La chiusura infrasettimanale è facoltativa oltre che nei casi al punto 2 , anche qualora nella settimana corre un giorno festivo oltre la domenica

 

4.      Apertura esercizi nel settore alimentare in caso di più festività consecutive

Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di due o più festività consecutive. Detta apertura deve avvenire, nella seconda e nella quarta festività rispettando lo stesso orario prescelto per i giorni feriali.

 

5.      Apertura notturna

In tutto il territorio comunale è vietato l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno , cioè dalle ore 22 alle ore 7. Su motivata richiesta dell'esercente, può essere autorizzata l'apertura di esercizi di vicinato prima delle ore 7 in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio dove si trova ubicato l'esercizio commerciale.

 

6.      Pubblicità dell'orario di apertura e chiusura al pubblico e della mezza giornata di chiusura infrasettimanale

Gli esercenti sono tenuti a rendere noto al pubblico, mediante cartelli visibili dall'esterno ed eventuali altri mezzi idonei di informazione:

•         l'orario di effettiva apertura e chiusura.

•         la mezza giornata di chiusura infrasettimanale;

•         l'apertura festiva di cui al precedente numero 4, con un anticipo di almeno 7 giorni

 

7.      Obbligo di comunicare al comune l'orario di apertura e chiusura al pubblico e la mezza giornata di chiusura

Gli esercenti devono comunicare al comune l'orario di effettiva apertura e chiusura al pubblico e la mezza giornata di chiusura infrasettimanale. Le eventuali successive variazioni devono essere comunicate con un anticipo di almeno 3 giorni. In mancanza di comunicazione gli esercizi diversi dalle tipologie indicate nel successivo punto 8, devono rispettare gli orari e la mezza giornata di chiusura infrasettimanale attualmente previsti.

 

8.      Esclusioni

Le disposizioni contenute nel presente provvedimento non si applicano alle seguenti tipologie di attività;

•         vendita di generi di monopolio;

•         le rivendite di giornali;

•         le gelaterie,

•          le gastronomie;

•         le rosticcerie,

•         le pasticcerie;

•         gli esercizi specializzati nella vendita dei seguenti prodotti, qualora tali attività di vendita siano svolte in maniera esclusiva o prevalente: - bevande; - oggetti d'antiquariato;- fiori;- stampe;- piante e articoli da giardinaggio;- cartoline;- mobili; - articoli da ricordo; - libri; artigianato locale;

I titolari degli esercizi specializzati che intendono avvalersi dell'esclusione dal rispetto delle norme della presente ordinanza, devono comunicare al Comune, quali prodotti vengono venduti in maniera esclusiva o prevalente.

L'esonero decorre dal decimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione, salvo espresso motivato diniego da parte del Comune.

 

9.      Sanzioni

Le violazioni alle norme previste nei numeri 1,2,3,5 e 6 della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da curo 516,46 a euro 3.098,74 come previsto dall'art. 22, comma 3, del Decreto Legislativo 114/98. Le violazioni alle norme previste nei numeri 4 e 7 della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103,29 a euro 309,87.

 

Disposizioni Generali

1. L'orario di apertura e chiusura scelto dagli operatori commerciali e le deroghe sono concesse fermo restando che il lavoro eccedente le ore settimanali determinate dal C.C.N.L. vigente espletate dal lavoratori dipendenti sia considerato lavoro straordinario a tutti gli effetti.

2. Per tutto quanto non previsto si fa rinvio alla normativa nazionale e regionale vigente in materia. Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

entro 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, al competente Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034,-

entro 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Copia della presente viene trasmessa all'Ufficio Territoriale del Governo di Avellino, ai titolari delle attività commerciali presenti sul territorio comunale, alle organizzazioni indicate nell'art. 11, comma 1,del D.L.114/98, al Comando stazione Carabinieri di Paternopoli e al locale Servizio di Polizia Municipale.

Gli Agenti della Polizia Municipale e delle Forze dell'Ordine vigileranno sulla esatta applicazione delle disposizioni di cui sopra.

 

Dalla residenza municipale, 05.02.2010

 

ll Sindaco

Duilio Raffaele Barbieri

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