In seguito alla molte domande che ci sono pervenute riguardo la competenza della rimozione dei rifiuti speciali abbandonati nelle discariche abusive presentate nel nostro dossier, rispondiamo riportando il Titolo 1, art.17 - comma 9 della legge Ronchi (Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) che si occupa della materia:
9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e ove questo non provveda dalla Regione, che si avvale anche di altri Enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.
Speriamo di aver risposto alle vostre domande. Per completezza abbiamo aggiunto nella sezione riguardante il dossier un pdf contenente il manuale di Manuale di autodifesa dai rifiuti, in modo da poter presentare direttamente le proprie denunce.