Vi presentiamo un interessante sunto della riforma del TFR prodotto dalla CGIL. Se riscontreremo un interesse in merito al più presto verrà organizzato un incontro pubblico con esperti che spiegheranno cosa cambia e quali sono le scelte possibili
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Il sistema pensionistico italiano ha subito negli anni novanta un processo di riforma per contenere la spese. La riforma rappresenta un'importante passo in avanti nella storia della previdenza italiana
Infatti, per i lavoratori entrati nel mondo del lavoro dopo il 1° gennaio 1996 o con pochi anni di servizio a quella data, la pensione pubblica sarà notevolmente inferiore all'ultimo stipendio percepito. Per attenuare tali effetti, la riforma ha previsto la possibilità di aderire alle forme pensionistiche complementari per affiancare alla pensione obbligatoria una pensione aggiuntiva volta a contribuire al sostegno del tenore di vita nell'età anziana.
Lo Stato favorisce tale scelta prevedendo, per chi si iscrive ad una forma pensionistica complementare, particolari vantaggi fiscali non altrimenti ottenibili scegliendo altre forme di investimento del risparmio. Al fine di consentire la formazione di una pensione complementare di importo più significativo, il decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 prevede che i lavoratori dipendenti possano scegliere di destinare alle forme pensionistiche complementari il proprio TFR. Il disegno di legge finanziaria approvato dal Governo e attualmente all'esame del Parlamento anticipa al 1° gennaio 2007 l'entrata in vigore del citato decreto legislativo 252/2005 (inizialmente fissata al 1° gennaio 2008).Con il decreto legge 13 novembre 2006, n. 279 è stato peraltro previsto che il versamento dei flussi di TFR e altri contributi, relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007, sia differito al 1° luglio 2007 e possa avvenire solo a condizione che la forma pensionistica complementare destinataria della scelta del lavoratore abbia nel frattempo ricevuto l'approvazione della COVIP.
Per la scelta da compiere in ordine alla destinazione del TFR, va tenuto presente che l'adesione alle forme pensionistiche complementari, pur non essendo obbligatoria, è un importante strumento finalizzato ad evitare di trovarsi nell'età anziana privi dei mezzi necessari a mantenere il precedente tenore di vita.
Va inoltre considerato che non aderendo si rinuncerà ad una serie di vantaggi: alla contribuzione del datore di lavoro (laddove prevista), alla deducibilità fiscale dei contributi versati, ad un regime fiscale dei rendimenti e delle prestazioni di particolare favore (v. ‘Le agevolazioni fiscali') e ai rendimenti prodotti dal mercato finanziario, che negli ultimi anni sono stati nettamente superiori rispetto alla rivalutazione del TFR. Inoltre, con la scelta di conferire il TFR ad una forma pensionistica complementare non solo non si perde la possibilità di ottenere anticipazioni per far fronte alle proprie esigenze personali e familiari (v. ‘Le anticipazioni') ma l'importo anticipabile riguarderà, oltre al TFR, anche il proprio contributo, quello del datore di lavoro e i rendimenti conseguiti.
Va poi tenuto presente che la previdenza complementare, pur essendo principalmente diretta alla formazione di una rendita aggiuntiva alla pensione di base, offre comunque, la possibilità di percepire, dal momento del pensionamento, la prestazione in capitale di regola fino alla metà della posizione accumulata (v. ‘La pensione complementare').
Forme Pensionistiche Complementari
Introduzione
Le forme pensionistiche complementari sono forme di previdenza finalizzate alla costituzione di una prestazione pensionistica integrativa, autorizzate e sottoposte alla vigilanza di una Autorità pubblica, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione -COVIP (v. oltre ‘COVIP').
Dal 1° gennaio 2007 è entrato in vigore il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252 che prevede una nuova disciplina delle forme pensionistiche complementari.
Sono forme pensionistiche complementari: i fondi pensione negoziali, i fondi pensione aperti, i contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali nonché i fondi pensione preesistenti cioè quelli istituiti anteriormente al novembre 1992.
I diversi tipi di forma pensionistica complementare
Le forme pensionistiche complementari si distinguono in collettive ed individuali.
Sono forme collettive:
a) I fondi pensione di natura negoziale istituiti per effetto di un contratto o accordo collettivo di lavoro anche aziendale
b) I fondi istituiti o promossi dalle regioni
c) I fondi aperti che ricevono adesioni collettive
d) I fondi istituiti dalle casse professionali privatizzate
e) I fondi preesistenti
Forme individuali sono quelle attuate mediante fondi aperti sulla base di adesioni rigorosamente individuali ovvero mediante contratti di assicurazione sulla vita
La scelta di aderire o meno ad una forma pensionistica complementare è sempre volontaria e personale.
I Destinatari
Alle forme pensionistiche complementari di carattere collettivo possono aderire:
a) i lavoratori dipendenti sia del settore privato che del settore pubblico;
b) i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal decreto legislativo 276/03 (legge Biagi): soggetti con contratto di lavoro in somministrazione, con contratto di lavoro intermittente, con contratto di lavoro ripartito, con contratto di lavoro a tempo parziale, con contratto di apprendistato, con contratto di inserimento, con contratto di lavoro a progetto, con contratto di lavoro occasionale;
c) i lavoratori autonomi;
d) i liberi professionisti;
e) i soci lavoratori di cooperative;
f) i soggetti che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari nonché i soggetti che svolgono, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari e che non prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e non sono titolari di pensione diretta.
Alle forme pensionistiche complementari di carattere individuale (fondi aperti e PIP) possono aderire anche soggetti diversi da quelli sopra elencati come ad esempio i soggetti privi di reddito da lavoro non sussistendo alcuna preclusione in merito alla platea dei potenziali destinatari.
Possono iscriversi alle forme pensionistiche sia individuali che collettive anche i c.d. "soggetti fiscalmente a carico" cioè quei soggetti rispetto ai quali il percettore del reddito fruisce delle deduzioni o delle detrazioni prevista dalla normativa fiscale vigente. Perché i soggetti fiscalmente a carico possano effettivamente iscriversi ad un fondo pensione di natura negoziale è necessario che tale facoltà sia espressamente prevista dallo statuto del fondo pensione in oggetto.
Fondi Pensione Negoziali
I fondi pensione negoziali nascono da contratti o accordi collettivi anche aziendali che individuano l'area dei destinatari cioè i soggetti ai quali il fondo si rivolge sulla base dell'appartenenza ad un determinato comparto, impresa o gruppo di imprese o ad un determinato territorio (es. regione o provincia autonoma).
La attività del fondo pensione negoziale consiste essenzialmente nella raccolta delle adesioni e dei contributi, nell'individuazione della politica di investimento delle risorse la cui attuazione viene affidata a soggetti esterni specializzati nella gestione finanziaria ed, infine, nella erogazione delle prestazioni.
Il fondo pensione negoziale è un soggetto giuridico autonomo dotato di organi propri: l'assemblea, gli organi di amministrazione e controllo, il responsabile del fondo che in genere coincide con il direttore generale.
L'assemblea è formata da rappresentanti degli associati (più raramente, e limitatamente ai fondi preesistenti, da tutti gli associati). Gli organi di amministrazione e controllo sono costituiti per metà dai rappresentanti dei lavoratori iscritti e per l'altra metà dai rappresentanti dei datori di lavoro. I componenti degli organi di amministrazione e controllo e il responsabile del fondo devono essere in possesso di specifici requisiti di professionalità e onorabilità.
Per lo svolgimento di alcune attività, il fondo pensione negoziale si avvale di soggetti specializzati ed esterni alla sua struttura. Così, ad esempio, la gestione delle risorse finanziarie è affidata a soggetti specializzati (banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione, società di gestione del risparmio); le risorse del fondo sono depositate presso la banca depositaria; le pensioni sono generalmente erogate da una compagnia di assicurazione.
Fondi Pensione Aperti
I fondi pensione aperti sono istituiti direttamente da banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione e società di gestione del risparmio. Nell'ambito del patrimonio della società che li istituisce, i fondi pensione aperti costituiscono un patrimonio separato ed autonomo finalizzato esclusivamente all'erogazione delle prestazioni previdenziali.
L'adesione ai fondi aperti può avvenire in forma individuale o collettiva.
Si ha adesione in forma collettiva quando la fonte istitutiva della forma pensionistica complementare, invece di decidere di istituire uno specifico fondo pensione negoziale, sceglie uno o più fondi aperti come strumento per la realizzazione dell'obiettivo previdenziale.
La gestione finanziaria del fondo aperto è svolta generalmente dalla stessa società che lo ha istituito.
La banca depositaria, come per i fondi negoziali, deve essere un soggetto esterno.
Il responsabile del fondo aperto svolge la propria attività in modo autonomo rispetto alla società che ha istituito il fondo aperto e ha il compito di verificare che la gestione avvenga nell'esclusivo interesse degli aderenti e nel rispetto di norme, regolamenti e contratti.
L'interesse degli aderenti è tutelato anche dall'organismo di sorveglianza. Tale organismo ha il compito di controllare che l'amministrazione e la gestione del fondo avvengano in modo regolare e funzionale alle esigenze degli aderenti. La composizione dell'organismo di sorveglianza varia in funzione della tipologia di fondo pensione aperto. Possono farne parte rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro quando le adesioni al fondo avvengono su base collettiva.
Contratti di Assicurazione sulla vita con finalità previdenziali
Le forme pensionistiche complementari individuali possono essere realizzate anche mediante specifici contratti di assicurazione sulla vita.
In tal caso le regole che disciplinano il rapporto con l'iscritto sono contenute, oltre che nella polizza assicurativa, in un apposito regolamento, redatto in base alle direttive della COVIP al fine di garantire all'aderente gli stessi diritti e prerogative delle altre forme pensionistiche complementari.
Così come stabilito per le altre forme pensionistiche, le risorse finanziarie accumulate mediante tali contratti costituiscono patrimonio autonomo e separato. Analogamente ai fondi pensione aperti, inoltre, è prevista la figura del responsabile.
Fondi Pensione Preesistenti
I fondi pensione preesistenti sono forme pensionistiche complementari già istituite alla data del 15 novembre 1992.
L'adesione a questa tipologia di fondo avviene su base collettiva e l'ambito dei destinatari è individuato dagli accordi o contratti aziendali o interaziendali.
Tali fondi presentano caratteristiche peculiari rispetto ai fondi istituiti successivamente.
La scelta sulla destinazione del Tfr
In base a quanto previsto dal disegno di legge finanziaria, dal 1° gennaio 2007 ciascun lavoratore dipendente può scegliere di destinare il proprio Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturando (futuro) alle forme pensionistiche complementari o mantenere il TFR presso il datore di lavoro.
In relazione all'anzianità contributiva maturata presso gli enti di previdenza obbligatoria si aprono diverse possibilità di scelta per i lavoratori.
Lavoratori dipendenti iscritti ad un ente di previdenza obbligatoria dal 29 aprile 1993
La scelta del lavoratore sulla destinazione del TFR riguarda l'intero TFR maturando e può essere manifestata in modo esplicito (dichiarazione espressa) o tacito (silenzio-assenso all'adesione).
Modalità Esplicite
Entro il 30 giugno 2007 per i lavoratori in servizio al 1° gennaio 2007, o entro 6 mesi dalla data di assunzione, se avvenuta successivamente al 1° gennaio 2007, il lavoratore dipendente può scegliere di:
- destinare il TFR futuro ad una forma pensionistica complementare;
- mantenere il TFR futuro presso il datore di lavoro. In tal caso, per i lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti, l'intero TFR è trasferito dal datore di lavoro al Fondo per l'erogazione del TFR ai dipendenti del settore privato, gestito, per conto dello Stato, dall'INPS.
La scelta di destinazione del TFR futuro ad una forma pensionistica complementare deve essere espressa dal lavoratore attraverso una dichiarazione scritta indirizzata al proprio datore di lavoro con l'indicazione della forma di previdenza complementare prescelta.
La dichiarazione scritta è necessaria anche nel caso in cui si scelga di mantenere il TFR futuro presso il proprio datore di lavoro.
Modalità Tacite (Silenzio - Assenso)
Se entro il 30 giugno 2007 per chi è in servizio al 1° gennaio 2007, o entro 6 mesi dall'assunzione, se avvenuta successivamente al 1° gennaio 2007, il lavoratore non esprime alcuna indicazione relativa alla destinazione del TFR, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, o ad altra forma collettiva individuata con un diverso accordo aziendale, se previsto. Tale diverso accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore in modo diretto e personale.
In presenza di più forme pensionistiche collettive, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro:
- alla forma individuata con accordo aziendale;
- in assenza di specifico accordo, alla forma alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda.
In assenza di una forma pensionistica collettiva individuabile sulla base di questi criteri, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro ad un'apposita forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS, alla quale si applicano le stesse regole di funzionamento delle altre forme di previdenza complementare.
Trenta giorni prima della scadenza dei 6 mesi utili per effettuare la scelta, il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore che ancora non abbia presentato alcuna dichiarazione le necessarie informazioni sulla forma pensionistica collettiva alla quale sarà trasferito il TFR futuro in caso di silenzio del lavoratore.
La destinazione del TFR futuro ad una forma pensionistica complementare, sia con modalità esplicite che tacite:
- riguarda esclusivamente il TFR futuro. Il TFR maturato fino alla data di esercizio dell'opzione resta accantonato presso il datore di lavoro e sarà liquidato alla fine del rapporto di lavoro con le rivalutazioni di legge;
- determina l'automatica iscrizione del lavoratore alla forma prescelta. Il lavoratore iscritto godrà quindi dei diritti di informazione e partecipazione alla forma di previdenza complementare cui ha aderito;
- non può essere revocata, mentre la scelta di mantenere il TFR futuro presso il datore di lavoro può in ogni momento essere revocata per aderire ad una forma pensionistica complementare.
Lavoratori dipendenti iscritti ad un Istituto di previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993.
Anche tali lavoratori sono chiamati ad effettuare la scelta sulla destinazione del TFR maturando, negli stessi termini e con le stesse modalità, esplicite o tacite, già illustrate per i lavoratori entrati nel mondo del lavoro dal 28 aprile 1993. Tuttavia per tali lavoratori, in ragione della maggiore anzianità lavorativa, è prevista la possibilità di destinare alle forme di previdenza complementare anche soltanto una parte del TFR maturando.
In particolare, tali lavoratori possono:
- se già iscritti ad una forma pensionistica complementare al 1° gennaio 2007, scegliere, con dichiarazione scritta indirizzata al datore di lavoro (modalità esplicita), di contribuire al fondo con la stessa quota versata in precedenza mantenendo presso il datore di lavoro la quota residua di TFR. In tal caso, per i lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti, il residuo TFR è trasferito dal datore di lavoro al Fondo per l'erogazione del TFR ai dipendenti del settore privato, gestito, per conto dello Stato, dall'INPS;
- se non iscritti ad una forma pensionistica complementare al 1° gennaio 2007, scegliere con dichiarazione scritta diretta al datore di lavoro (modalità esplicita) di trasferire il TFR futuro a una forma pensionistica complementare, nella misura fissata dagli accordi collettivi o, in assenza di accordi in merito, in misura non inferiore al 50%.
In entrambi i casi resta ferma la possibilità di incrementare la quota di TFR maturando da versare alla forma pensionistica complementare.
Se i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993 non esprimono alcuna scelta sul TFR, si verifica il silenzio-assenso all'adesione e il datore di lavoro trasferisce integralmente il TFR futuro alla forma pensionistica complementare individuata, secondo quanto illustrato in ‘Modalità Tacite' (v. sopra).
Per maggiore chiarezza, consultare i percorsi decisionali in base alla categoria di appartenenza.
Il finanziamento delle Forme Pensionistiche Complementari e l'investimento dei contributi
Finanziamento
Alle forme pensionistiche complementari si può contribuire mediante:
- il TFR futuro;
- contributi a carico del lavoratore;
- contributi a carico del datore di lavoro.
Dal 1° gennaio 2007, si può aderire alle forme pensionistiche complementari anche mediante il solo conferimento del TFR futuro (V. ‘La scelta sulla destinazione del TFR'). Tale adesione non comporta l'obbligo di versamento di altri contributi, né da parte del lavoratore né del datore di lavoro.
L'aderente può tuttavia decidere di versare ulteriori contributi, determinandone liberamente l'importo; in tal caso, se gli accordi o contratti collettivi lo prevedono, ha diritto al versamento dei contributi a carico del datore di lavoro. Il datore di lavoro può comunque decidere, pur in assenza di accordi collettivi, di versare un contributo a proprio carico alla forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore abbia aderito.
Nelle forme pensionistiche collettive, gli accordi e i contratti possono stabilire la misura minima della contribuzione (in cifra fissa o in percentuale della retribuzione) dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Nelle forme pensionistiche individuali, il lavoratore, nel caso in cui versi contributi a proprio carico, ha diritto anche alla contribuzione a carico del datore di lavoro, in base a quanto previsto dagli accordi collettivi.
Investimento
Per ogni lavoratore che aderisce, la forma pensionistica complementare forma una posizione individuale dove confluiscono i contributi versati (TFR ed eventuali contributi del lavoratore e del datore di lavoro). I contributi versati vengono investiti da gestori specializzati in strumenti finanziari (azioni, titoli di Stato e altri titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento) in base alla politica di investimento stabilita dalla forma pensionistica e producono nel tempo rendimenti variabili in funzione dell'andamento dei mercati e delle scelte di gestione. I contributi gestiti dai gestori specializzati costituiscono patrimonio separato e autonomo, destinato esclusivamente al fine previdenziale e sottratto all'esecuzione da parte dei creditori del gestore.
Una specifica disciplina prudenziale determina rigorosi criteri di individuazione e ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti. La COVIP vigila sull'osservanza e il rispetto di tali regole.
In alcune forme pensionistiche, la politica di investimento delle risorse è unica per tutti gli aderenti (fondo monocomparto) che, quindi, beneficiano allo stesso modo dei risultati della gestione finanziaria.
In altre forme, l'investimento è differenziato su più linee di investimento (fondi pluricomparto), diverse tra loro per natura e rischiosità. In questo caso l'aderente sceglie il comparto (la linea d'investimento) a cui aderire sulla base di valutazioni personali.
La scelta della linea di investimento più adatta deve tenere conto delle proprie condizioni socio-economiche, dell'età, della maggiore o minore distanza dal momento del pensionamento e della propensione personale al rischio finanziario. I lavoratori più giovani potrebbero essere più propensi a scegliere linee di investimento più aggressive, a prevalenza azionaria, che presentano un maggior grado di rischio ma anche maggiori probabilità di alti rendimenti nel "lungo periodo". Invece, i lavoratori più vicini alla pensione potrebbero preferire l'adesione ad un comparto gestito in modo più "prudente", a prevalenza obbligazionaria.
È bene sottolineare, inoltre, che, in caso di adesione alle forme pensionistiche complementari con modalità tacite, la nuova disciplina prevede che il TFR sia conferito nella linea di investimento a contenuto prudenziale, tale da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR.
Per saperne di più sul TFR
Che cos'è il TFR?
Il trattamento di fine rapporto (anche conosciuto come "liquidazione") è la somma che viene corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore al termine del rapporto di lavoro dipendente
Come si determina?
Il TFR si determina accantonando per ciascun anno di lavoro una quota pari al 6,91 % della retribuzione lorda. La retribuzione utile per il calcolo del TFR comprende tutte le voci retributive corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, salvo diversa previsione dei contratti collettivi.
Gli importi accantonati sono rivalutati, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo Istat.
Al momento della liquidazione, il TFR è tassato, in linea generale, con l'applicazione dell'aliquota IRPEF media del lavoratore nell'anno in cui è percepito. Per la parte di TFR che si riferisce agli anni di lavoro decorrenti dal 1° gennaio 2001, l'amministrazione finanziaria provvede poi a riliquidare l'imposta, applicando l'aliquota media di tassazione del lavoratore degli ultimi 5 anni.
ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEI TICKETS SUI FARMACI
SONO ESENTI DAL PAGAMENTO
- 1. I cittadini in fascia di età al di sotto dei 6 anni e al di sopra dei 65 con reddito inferiore a 36.000 Euro per anno; ( NO ISEE)
- 2. Gli invalidi di guerra, del lavoro, di sevizio e civili;
- 3. I soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni, trasfusioni, somministrazione di emoderivati;
- 4. Le vittime di terrorismo e criminalità organizzata;
- 5. I titolari di assegno sociale e familiari a carico;
- 6. Disoccupati, lavoratori in mobilità, lavoratori in cassa integrazione straordinaria e i familiari a carico;
- 7. Cittadini extracomunitari iscritti al SSN con permesso di soggiorno per richiesta di asilo politico e umanitario;
- 8. I cittadini appartenenti a nuclei familiari con reddito ISEE non superiore a 10.000 Euro per anno;
Nei casi rimanenti, non rientranti in queste tipologie, sono esenti dal pagamento tutti i cittadini affetti da malattie croniche invalidanti con codice da 02 a 056 secondo il DM 329/99 , i trapianti d'organo, i soggetti affetti da patologie rare con reddito ISEE non superiore a 22.00 Euro per anno