Forgione e Aliasi contro la segreteria locale (DS)

I componenti della corrente "Sinistra e Mezzogiorno" dei DS (Forgione e Aliasi), sospesi dal partito, sono ricorsi a vie legali per vedersi riconosciuto il diritto di essere tesserati al partito, avendo subito, secondo il proprio giudizio, una grave ingiustizia.

Vi presentiamo integralmente la lettera inviata dall'avv. Rauzzino a Lo Vuolo, Segretario locale dei DS.

 

 

"Oggetto: Sua missiva del 24 luglio 2006

 

Nell'interesse dei sig. FORGIONE Andrea  ed ALIASI Carmine, componenti della corrente "Sinistra e Mezzogiorno" del Suo partito e destinatari della missiva di cui all'oggetto, si evidenzia quanto segue.

L'illegittimità formale e sostanziale di quanto da Lei notiziato, nell'emarginato oggetto, è palese al punto da rappresentare un altrettanto palese abuso, perseguibile non solo all'interno degli organismi a tanto preposti dal regolamento disciplinare del Suo partito, ma anche, per conseguenza, nelle competenti sale giudiziarie.

Invero Ella, a motivazione del mancato ottemperamento alla richiesta di tesseramento avanzata dai sigg.ri Forgione ed Aliasi, che per conferma e ratifica di tanto sottoscrivono la presente, adduce un "provvedimento di sospensione cautelare dall'attività di partito adottato dalla Commissione di Garanzia".

Con questo confondendo non solo che una richiesta di tesseramento ad un partito non costituisce "attività di partito" e che, pertanto, non trova applicazione, al caso de quo, l'articolo 15 del regolamento disciplinare del Suo partito, ma, anche, che lo stesso citato articolo indica, in maniera tassativa, le sanzioni disciplinare che possono essere irrogate a seguito dello svolgimento di un procedimento disciplinare sua interezza.

Nel caso di specie, al contrario, la Commissione provinciale dei Garanti ha adottato una misura preventiva al completo svolgimento del procedimento disciplinare (art.8)  e che trova concreta applicazione sempre e solo limitatamente all'attività di partito.

E cosa debba intendersi per attività di partito è testualmente indicato al secondo comma dell'art. 15 del regolamento disciplinare, mentre è il titolo secondo, art. 3 dello statuto che spiega, anch'esso in maniera analitica, cos'è l'iscrizione al partito.

Il numero 2 dell'articolo indicato dichiara che "l'iscrizione al partito è un atto politico che da vita ad una reciproca assunzione di diritti e responsabilità tra chi si associa al partito...".

Per cui Ella, richiamando una già illegittima decisione della Commissione provinciale dei Garanti, fa, da un lato, retrocedere ad un momento precedente alla sua regolare pronuncia una sanzione (che, se mai vi sarà, appartiene all'esito dell'instaurato procedimento non rientrando la stessa fra i poteri della Commissione adita) e, dall'altro, attraverso una singolare interpretazione estensiva della stessa (sanzione), ne piega, alle Sue esigenze del momento, il suo ambito di vigenza ed efficacia.

E', dunque, senza ombra di dubbio, come Le dicevo in apertura, palesemente illegittima la Sua condotta che viene a violare i diritti costituzionalmente garantiti: vorrà pertanto attivarsi ad horas al rilascio della tessera quale documento di iscrizione al Suo partito in favore dei miei rappresentati.

In mancanza, provvederò ad attivarmi nelle competenti sedi preposte alla tutela di questi diritti

 

L'occasione è buona per porgere distinti saluti.

 

Av\Paternopoli, lì 31 Luglio 2006.

 

(sottoscritto)

Avv. Antonio Rauzziono

Andrea Forgione, Carmine Aliasi"

Free Joomla templates by Ltheme