Migrazioni politiche

Il nostro compaesano Giuseppe Petruzzo ci ha inviato una email con riferimento agli annunciati cambiamenti politici degli uomini della Margherita.

 

 

Dopo aver letto le notizie apparse sui giornali locali in merito a migrazioni politiche post amministrative, la prima cosa che mi è venuta in mente è stata quella di trasmettere lo statuto dei democratici di sinistra perchè credo che una sana lettura possa essere decisamente importante sia da parte di chi migra che da parte di chi accoglie.

 

Testo del nuovo Statuto Statuto dei Democratici di Sinistra

modificato a Pesaro il 16/18 nov.2001

 

Il patto che ci unisce
Il Congresso nazionale dà mandato alla Direzione nazionale di rielaborare, entro sei mesi, il testo del patto, in connessione con il testo del Progetto 2000 approvato dal Congresso.

Parte Prima - Principi fondamentali

Titolo I - I valori

Articolo 1 - Valori fondanti

1) Costituiti sul convergere di differenti tendenze culturali e politiche che si rifanno ai valori democratici e antifascisti fondativi della Repubblica italiana, al pensiero socialista - nella pluralità delle esperienze storiche riconducibili alla tradizione democratica e riformista del Pci, del Psi e del movimento operaio italiano -, al pensiero laico e liberale e al pensiero cristiano sociale, aperti all'incontro con culture e movimenti che hanno messo al centro della loro azione i diritti umani e il valore delle differenze, il personalismo comunitario e la salvaguardia dell'ambiente, i Democratici di Sinistra assumono queste tendenze consapevoli della necessità della loro continua rielaborazione a confronto con le sfide della modernizzazione e del mondo che cambia e si uniscono per contribuire alla costruzione di una società aperta e plurale, libera e solidale, giusta e sicura.

2) Il partito "Democratici di Sinistra" è membro del Partito del socialismo europeo e aderisce all'Internazionale socialista.

3) Gli iscritti e le iscritte ai Democratici di Sinistra condividono i valori della libertà e dell'uguaglianza, dell'equità e della giustizia, del lavoro, della solidarietà sociale, della pace. Operano per affermare tutti i diritti di cittadinanza promuovendo uno sviluppo umano sostenibile e una società interetnica e interculturale.

4) Per i Democratici di Sinistra la libertà è strettamente legata all'uguaglianza e si fonda sul riconoscimento della differenza come valore, rifiutando ogni discriminazione di sesso e di orientamento sessuale, di razza, religione, cultura. La libertà nell'uguaglianza si afferma pienamente nella fraternità e quindi nella solidarietà che ne è la forma sociale. I Democratici di Sinistra si impegnano per il superamento delle disuguaglianze sociali e per la piena affermazione delle pari opportunità per ognuno. Il dispiegarsi delle libertà individuali trova la sua prima sede nelle dimensioni relazionali, familiari e comunitarie. In coerenza con questi valori, e con i principi della Costituzione Repubblicana, i Democratici di Sinistra assumono i diritti umani, i diritti di tutte le donne e di tutti gli uomini come criterio costitutivo della loro politica e si impegnano a promuovere una convivenza civile fortemente orientata allo sviluppo delle libertà individuali, al diritto di ogni donna e di ogni uomo a progettare e realizzare il proprio sviluppo umano e la propria cittadinanza civile e politica. Per i Democratici di Sinistra la cittadinanza è garanzia di diritti e di opportunità per gli individui e, insieme, assunzione di responsabilità di ciascuno verso la libertà degli altri e di tutti.

5) I Democratici di Sinistra condividono una concezione della politica che ha forte il senso delle sue ragioni fondanti e la consapevolezza del proprio limite. Aderiscono con convinzione all'idea e alla pratica di uno stato laico e sono per una politica fortemente orientata a valori. In una realtà di pluralismo etico e di fronte a questioni complesse e delicate come quelle che riguardano la vita umana, il nascere e il morire, le relazioni interumane, la non-violenza, il partito e la sua politica riconoscono e rispettano la libertà di coscienza di tutti e concorrono a delineare i tratti di un'etica civile condivisa.

6) I Democratici di Sinistra assumono pienamente la coscienza e la responsabilità verso tutte le specie viventi e la promuovono impegnandosi, in particolare, a salvaguardare le condizioni che rendono sostenibile sulla Terra la vita delle generazioni future.

7) Il partito "Democratici di Sinistra" è un partito di donne e di uomini che promuove la democrazia paritaria e il superamento della divisione dei ruoli tra donne e uomini nella società e nella politica. Assumono, pertanto, questo orientamento come costitutivo nell'organizzazione, nella democrazia e nell'elaborazione progettuale del partito. Per i Democratici di Sinistra un rinnovato patto di solidarietà tra le generazioni è uno dei valori e degli obiettivi centrali per la ricostruzione di un più ampio patto sociale nel paese. Sono dunque impegnati a realizzare nel partito una forte promozione dell'adesione dei giovani, un dialogo costante tra le generazioni, un'elaborazione progettuale e un'iniziativa politica coerenti.

8) I Democratici di Sinistra sono un partito che si fonda sui principi di sussidiarietà e di federalismo solidale e che organizza la sua democrazia federale secondo i principi della democrazia di mandato.

9) I Democratici di sinistra sono un partito in cui la sovranità appartiene alle iscritte ed agli iscritti che la esercitano secondo le modalità democratiche e le garanzie previste dal presente statuto. I Democratici di Sinistra si fondano sui principi di sussidiarietà e di federalismo democratico e solidale che si organizza secondo i principi della democrazia di mandato, della partecipazione e della responsabilità.

10) Il Consiglio nazionale dei Garanti verifica la coerenza degli Statuti regionali con i principi generali dello Statuto.

 

Articolo 2 - Il simbolo dei Democratici di Sinistra

Il simbolo del partito Democratici di Sinistra è un albero con chioma verde e tronco marrone piantato su un terreno di verde più chiaro. Il tronco si inserisce nel fogliame con quattro rami. Nella parte superiore intorno alla chioma dell'albero, si sviluppa la scritta DEMOCRATICI DI SINISTRA, di colore rosso. Nella parte inferiore campeggia una rosa rossa, il cui gambo, di colore verde, è circondato da sette stelle disposte su un percorso ellittico, all'interno del quale appare in bianco la scritta P.S.E.. Il fondo del simbolo è bianco.

 

Titolo II - L'iscrizione: diritti e doveri

Articolo 3 - L'iscrizione

1) Possono liberamente associarsi ai Democratici di Sinistra ogni donna e ogni uomo cittadini italiani, ovunque residenti, e cittadini dell'Unione Europea o di altri paesi che abitano in Italia o dove il partito abbia una struttura organizzata.

2) L'iscrizione è un patto politico che dà vita ad una reciproca assunzione di diritti e di responsabilità tra chi si associa e il partito. I contenuti e le regole del patto sono stabiliti in questo Statuto e in particolare nel Patto politico e nella Carta dei diritti e dei doveri delle iscritte e degli iscritti che ne è parte integrante.

3) L'iscrizione al partito è unica. La partecipazione dell'iscritta e dell'iscritto può esercitarsi attraverso l'organizzazione liberamente scelta in via primaria. L'iscrizione avviene sottoscrivendo e ricevendo il Patto politico e la Carta dei diritti e dei doveri, pagando la quota di iscrizione, ricevendo la tessera. La Carta va sottoscritta dal rappresentante dell'organizzazione di partito che rilascia la tessera e da chi chiede l'iscrizione e li impegna reciprocamente a rispettare diritti e doveri, contenuti e regole così come sono fissati in questo Statuto.

4) L'iscrizione, ai soli fini dell'elettorato attivo e passivo, è perfezionata dalla certificazione, all'associato o all'associata e all'organizzazione che ha rilasciato la tessera, da parte dell'Anagrafe degli iscritti.

5) L'Anagrafe degli iscritti registra e verifica l'unicità dell'iscritto anche in presenza di sua partecipazione a diverse articolazioni del partito. Sulla tessera sono riportate, a cura dell'organizzazione che l'ha rilasciata, anche le adesioni ad altre organizzazioni federate e l'avvenuto pagamento della quota associativa.La verifica nell'Anagrafe viene svolta dalla Commissione nominata dalla Direzione sentite le commissioni regionali; essa è composta in modo proporzionale al pluralismo espresso nei Congressi e decide a maggioranza di tre quarti

6) L'Anagrafe degli iscritti opera sulla base di un regolamento approvato dalla Direzione nazionale, in accordo con il Consiglio nazionale dei Garanti; la Direzione delibera il Regolamento entro due mesi dal suo insediamento.

7) L'iscrizione al partito è incompatibile con l'iscrizione ad un altro partito o a movimenti che comunque presentino liste concorrenziali a quelle del partito in consultazioni elettorali, altresì con il sostegno a liste o coalizioni non sostenute dal partito.

8) L'iscrizione al partito è incompatibile con l'iscrizione o la partecipazione ad associazioni che comportino un vincolo di segretezza e forme di mutuo sostegno tali da porre in pericolo il pieno rispetto dei principi di uguaglianza di fronte alla legge e di imparzialità della Pubblica amministrazione sanciti dalla Costituzione.

 

Articolo 4 - Carta dei diritti e dei doveri delle iscritte e degli iscritti

L'Articolo 2 dello Statuto stabilisce la centralità e la natura dell'associazione individuale ai Democratici di Sinistra. Con l'iscrizione viene sottoscritto un vero patto politico tra l'iscritto e il partito. I contenuti e le regole del patto sono quelli fissati nello Statuto e in questa Carta dei diritti e dei doveri. Sottoscrivendo questa Carta e con la consegna della Tessera di associazione, l'iscritta o l'iscritto e il partito si impegnano reciprocamente a rispettare questo patto.

1. I diritti delle iscritte e degli iscritti

Ciascuna iscritta e ciascun iscritto hanno il diritto di:

1)Trovare nel partito luoghi organizzati di confronto e di elaborazione politica collettiva e luoghi dove esprimere protagonismo e soggettività politica in un contesto comunitario di relazioni culturali, politiche, amministrative ed istituzionali.

2) partecipare, direttamente o in forma delegata, agli organi federali dove si esprime la sintesi politica del partito (Unione Comunale, Federazione, Unione regionale, Organi nazionali).

3) ricevere ogni informazione sulla vita del partito, sulle sue scelte, sulle discussioni avvenute negli organi dirigenti e sulle alternative proposte;

4) esprimere e sostenere in ogni sede, di partito o pubblica, le proprie posizioni ideali, culturali e politiche, anche difformi da quelle sostenute dalla maggioranza determinatasi nel partito;

5) esigere la regolare convocazione e di essere messi in condizione di partecipare ad assemblee di base e a riunioni degli organismi di cui fa parte;

6) le iscritte e gli iscritti hanno diritto di promuovere referendum su temi di rilevanza nazionale, regionale e locale, secondo modalità stabilite dall'apposito regolamento di cui all'Art. 28 dello Statuto;

7) darsi forme di attività politica originali e autonome, riconosciute dalla loro unità di appartenenza, salvo motivato rifiuto;

8) costituire gruppi tematici o politici, riconosciuti dalla loro unità di appartenenza, salvo motivato rifiuto;

9) partecipare all'elezione degli organi dirigenti del partito, essere candidati a farne parte, essere candidati a far parte di delegazioni al Congresso ad ogni livello;

10) avanzare proposte di candidature per le elezioni, per gli organi dirigenti e le delegazioni congressuali, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentali;

11) avanzare proposte di candidature, accettare e sottoscrivere candidature per le elezioni, nell'ambito della coalizione di cui il partito fa parte, nel rispetto delle norme statutarie e del regolamento della coalizione;

12) partecipare alle scelte programmatiche del partito e della coalizione di cui questo fa parte;

13) nel caso di dimissioni dal partito, motivare le ragioni della decisione in una riunione convocata su sua richiesta;

14) in presenza di inadempienze degli organi dirigenti dell'organizzazione di appartenenza, chiedere al livello di governo federale competente (Federazioni, Unioni Regionali, Direzione nazionale) di intervenire perché i propri diritti di partecipazione siano effettivamente esercitabili;

15) presentare ricorso agli organismi di garanzia e riceverne tempestiva risposta su inadempienze degli organi e su qualunque decisione presa nei propri confronti;

2. I doveri delle iscritte e degli iscritti

Ciascuna iscritta e ciascun iscritto hanno il dovere di:

1)rispettare le regole dello Statuto;

2) partecipare attivamente alla vita democratica del partito;

3) concorrere con il proprio impegno all'azione politica del partito;

4) pagare regolarmente la quota di iscrizione, secondo le loro possibilità e secondo le regole fissate dal Regolamento finanziario; contribuire al sostegno finanziario del partito.

3. I doveri del partito

E' dovere del partito e quindi dei gruppi dirigenti, delle associate e degli associati nelle rispettive responsabilità statutarie:

1) promuovere la democrazia associativa e federale, organizzandola con trasparenza e regolarità;

2) promuovere la circolazione delle idee e delle opinioni, la formazione di sintesi culturali avanzate, la crescita e la valorizzazione di competenze e di capacità dirigenti attraverso l'organizzazione di opportunità ricorrenti di elaborazione e di formazione;

3) dotarsi di una rete di strutture permanenti di ricerca e di elaborazione capaci di alimentare l'autonomia culturale, progettuale e programmatica del partito a tutti i livelli;

4) fare del Programma fondamentale del partito l'asse portante di una dinamica democratica basata su specifiche procedure finalizzate a realizzare la condivisione consapevole e l'aggiornamento con le associate e gli associati;

5) rendere effettivo l'esercizio dei diritti e delle regole indicati nello Statuto, fissando procedure di decisione aperte e in grado di favorire la partecipazione di tutte le associate e di tutti gli associati con adeguate procedure di informazione, di consultazione e di discussione;

6) organizzare, in particolare, un sistema di comunicazione basato sulle tecnologie telematiche, adeguato a favorire il dibattito interno e a far circolare rapidamente nella rete organizzativa tutte le informazioni sulla vita del partito, sulle sue scelte, sulle riunioni e le deliberazioni degli organi dirigenti.

 

Articolo 5 - Pari opportunità e norma antidiscriminatoria

1) Gli organi dirigenti e le organizzazioni del partito attuano tutte le iniziative necessarie per il superamento della divisione sessuale nell'attività politica, promuovendo azioni positive, secondo un Regolamento approvato dalla Direzione entro due mesi dal Congresso e verificandone periodicamente i risultati.

2) Nelle candidature, nelle delegazioni ai congressi, negli organi dirigenti e rappresentativi considerati nel totale della loro composizione elettiva e federativa (con eccezione di quelli esclusivamente composti su base di rappresentanza federale, come nel caso della Conferenza prevista al successivo Art.19), donne e uomini devono essere presenti in misura non inferiore al 40 per cento. Qualora ciò si verifichi, o si procede alla sostituzione di componenti del sesso sovrarappresentato con componenti dell'altro sesso, o si riduce il numero dei componenti la lista, la delegazione, l'organo dirigente in modo da riequilibrare la rappresentanza. Il mancato rispetto del presente comma costituisce grave violazione statutaria per la quale è possibile sulla base di motivato ricorso ai relativi livelli previsti dal regolamento nazionale dei Garanti, lo scioglimento - da parte delle Direzioni ai livelli competenti e con il parere favorevole del Consiglio dei Garanti - dell'organo di partito responsabile della violazione. Quando la violazione statutaria sia ascrivibile ad un'Assemblea congressuale, l'organo eletto in difformità viene dichiarato decaduto dalla Direzione del livello competente.

3) Le iscritte possono dar vita a forme autonome di attività e a strutture differenziate, anche in rapporto a non iscritte.

4) Le iscritte promuovono la Conferenza Nazionale delle donne che elegge una coordinatrice delle donne dei Ds. Il regolamento della conferenza è approvato dalla Direzione nazionale.

5) Il partito è impegnato ad applicare le norme di cui ai commi 1 e 2 anche nelle liste elettorali.

6) E' istituito, all'interno del Consiglio nazionale dei Garanti, un Osservatorio per il rispetto della norma antidiscriminatoria, nonché dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n.157, che ha stabilito nuove norme in materia di rimborso delle spese elettorali.

7) Le elette nelle assemblee elettive, a tutti i livelli, possono concordare che una quota del contributo, sulla indennità percepita da devolvere al partito, sia vincolata ad un fondo da destinarsi alle organizzazioni delle donne dei Democratici di Sinistra. Le misure e le modalità di erogazione sono stabilite nei Regolamenti finanziari dei livelli nazionale e regionale.


Parte seconda - L'organizzazione

Titolo I - L'assetto organizzativo

Articolo 6 - La rete federale


1) Gli iscritti e le iscritte, le elettrici e gli elettori dei Democratici di Sinistra sono soggetti centrali della dinamica democratica e dell'iniziativa del partito.

2) La rete federale è la struttura portante dell'organizzazione e della democrazia del partito ed è fondata sulle Unioni regionali che ne sono lo snodo fondamentale.

3) Il principio costitutivo della rete federale è promuovere le capacità di autogoverno di tutte le organizzazioni che ne fanno parte.

4) La rete federale dei Democratici di Sinistra è articolata in tre dimensioni fortemente collegate e coordinate: la dimensione associativa, la dimensione federativa, la dimensione parlamentare e consiliare.

A. La Dimensione associativa

1) La dimensione associativa del partito, nel territorio e nei luoghi di lavoro e di studio, si costituisce sul libero e plurale associarsi di donne e di uomini ed è la dimensione centrale della presenza dei Democratici di Sinistra nella società.

2) La dimensione associativa è fondata sulle Organizzazioni di base che hanno il compito di proporre, animare e organizzare la presenza e l'azione politica del partito nelle comunità locali.

B. La dimensione federativa

La dimensione federativa del partito promuove e organizza forme specifiche e parziali di adesione ai Democratici di Sinistra e forme pattizie di rapporto politico e programmatico con le cittadine e i cittadini, con i movimenti e con le associazioni che operano nella società.

1) La dimensione federativa comprende le Autonomie tematiche, le Associazioni di tendenza, la Sinistra giovanile e le intese locali e nazionali con altre organizzazioni disciplinate all'Art.9.

C. La dimensione parlamentare e consiliare

1) La dimensione parlamentare e consiliare del partito è formata dagli eletti nelle istituzioni rappresentative ai diversi livelli iscritti ai Democratici di Sinistra.

2) La dimensione parlamentare è composta dai parlamentari nazionali ed europei iscritti ai Democratici di Sinistra ed è parte costitutiva dell'organizzazione nazionale del partito.

Articolo 7 - L'organizzazione federale del partito: la dimensione associativa

A. Le Unioni regionali

1) Le Unioni regionali sono dotate di autonomia politica e statutaria ed esercitano una autonoma funzione di elaborazione programmatica e di iniziativa nel territorio della Regione.

2) Nel quadro dell'ordinamento federale stabilito nello Statuto, le Unioni regionali possono definire patti con la Direzione nazionale in relazione a rapporti di carattere politico, economico ed organizzativo.

3) Più Unioni regionali possono decidere la costituzione di Unioni federali basate su più Regioni. La decisione deve essere ratificata dalla Direzione nazionale.

4) Le organizzazioni provinciali di Trento e Bolzano sono equiparate alle Unioni regionali.

5) Nelle regioni con particolarità linguistiche, culturali e istituzionali possono essere definite forme speciali di autonomia sulla base di un patto federativo sottoscritto tra la Direzione nazionale e l'organizzazione regionale. Il patto comprende lo Statuto regionale e le modalità di modifica del patto medesimo.

6) Gli Statuti delle Unioni regionali regolano nei rispettivi territori l'articolazione organizzativa e federativa del partito, ne garantiscono l'autonomia secondo il principio di sussidiarietà e ne organizzano il coordinamento secondo principi di federalismo solidale.

B. Le Organizzazioni di base

1) Le Organizzazioni di base - Sezioni e articolazioni locali delle organizzazioni federative - costituiscono la forma primaria di organizzazione del partito, sulla quale si fondano tutti gli altri poteri federali, e sono il luogo in cui si esprime la sovranità delle associate e degli associati al partito e si esercita la loro partecipazione democratica.

C. Le Organizzazioni federali intermedie

1) Le Organizzazioni federali intermedie sono il livello di governo e di iniziativa che costituisce gli snodi di coordinamento tra le autonomie associative e federative locali e il resto della rete federale.

2) Sulla base del principio di sussidiarietà, gli statuti delle Unioni regionali possono articolare l'assetto del partito nel loro territorio in Organizzazioni federali intermedie scegliendo tra le diverse forme organizzative di governo federale:

a. Unioni comunali, intercomunali, circoscrizionali;

b. Federazioni metropolitane, provinciali, subprovinciali, interprovinciali;

c. Organismi di collegio elettorale sulla base dei collegi della Camera dei Deputati.

Le Organizzazioni all'estero

1) Il partito organizza in altri paesi proprie strutture. Le Organizzazioni a livello di paese sono equiparate, a tutti gli effetti, alle Federazioni; quelle continentali alle Unioni regionali.

2) In analogia quanto previsto in questo stesso articolo nel paragrafo su "Le intese con le associazioni esterne", le Organizzazioni all'estero possono stipulare intese e patti con partiti e organizzazioni dei paesi di insediamento, in coerenza con le affiliazioni internazionali del partito. In analogia a quanto previsto dall'Art.30 di questo Statuto, le Organizzazioni concorrono a promuovere forme di coalizione politica, anche in considerazione delle nuove norme che disciplinano l'esercizio del voto politico all'estero.

3) Gli iscritti e le iscritte ai Democratici di Sinistra residenti in altri paesi possono iscriversi ai partiti democratici e di sinistra dei rispettivi paesi, in coerenza con le affiliazioni internazionali del partito.

 

Articolo 8 - L'organizzazione federale del partito: i poteri sostitutivi e sussidiari

1) In attuazione dei principi del federalismo solidale e della sussidiarietà, vengono stabiliti i seguenti poteri di intervento federale di cui ciascuna organizzazione del partito è titolare:

a. congressi straordinari possono essere convocati:

1. dalla Direzione della Federazione competente per le Organizzazioni di base; dalla Direzione dell'Unione regionale competente per le Federazioni; dalla Direzione nazionale per le Unioni regionali; a tutti i livelli le Direzioni debbono decidere con delibera motivata, a maggioranza degli aventi diritto al voto e con il parere favorevole del Consiglio dei garanti di pari livello;

2. su richiesta sottoscritta da un terzo degli iscritti;

b. in caso di estrema necessità, ovvero di grave danno al partito, e con il parere favorevole dell'organo di garanzia di pari livello:

1. le Direzioni regionali, secondo le condizioni disciplinate dai rispettivi statuti e, se essi lo prevedono, le Direzioni di federazione, possono sciogliere un organo di partito di qualsiasi livello federato;

2. la Direzione nazionale può sciogliere un organo di partito di un Unione regionale a maggioranza dei quattro quinti dei voti validamente espressi;

3. la Direzione nazionale può altresì sciogliere organi di livelli sussidiari di fronte ad una richiesta dell'Unione regionale competente o in presenza di una manifesta inadempienza da parte delle Direzioni competenti con maggioranza dei quattro quinti dei voti validamente espressi.

4. nel caso di scioglimento di organi direttamente eletti dagli iscritti o dai congressi, la Direzione competente è tenuta a comunicare a tutta la base associativa e ai componenti l'assemblea congressuale interessata la propria decisione e le motivazioni che l'hanno causata e a convocare in tempi rapidi le assemblee degli iscritti o l'assemblea congressuale.

c. La Direzione che decide lo scioglimento può nominare un Comitato provvisorio ed un responsabile con l'incarico di dirigere l'organizzazione e di convocarne entro sei mesi il congresso straordinario;

d. Nei casi di grave contrasto tra una Unione regionale e la Direzione nazionale del partito su rilevanti decisioni di competenza dell'Unione regionale ma tali da incidere sulla politica generale del partito, la decisione dell'Unione può essere sospesa su richiesta della Direzione nazionale e riesaminata in presenza di un suo rappresentante. La richiesta della Direzione deve essere deliberata a maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi e con il parere favorevole del Consiglio nazionale dei Garanti; se il contrasto non viene superato si procede a forme più ampie di consultazione democratica, anche mediante referendum tra gli iscritti delle organizzazioni presenti nell'ambito dell'Unione regionale; il referendum viene indetto dalla Direzione nazionale con l'approvazione della maggioranza degli aventi diritto.

e. Su richiesta di un terzo delle Unioni regionali, deliberata a maggioranza degli aventi diritto dalle rispettive Direzioni, la Direzione nazionale procede al riesame di una questione politica già trattata e può assumere una nuova decisione al riguardo.

2) Il Regolamento nazionale dei Garanti disciplina le modalità di ricorso e di richiesta di parere di legittimità statutaria.

 

Articolo 9 - L'organizzazione federale del partito: la dimensione federativa

A. le Autonomie tematiche.

1) Le Autonomie tematiche si costituiscono per operare su un tema specifico di natura programmatica, ideale, politica; contribuiscono alla costruzione del programma del partito e alla sua azione politica.

2) Alle Autonomie possono partecipare iscritte e iscritti al partito o donne e uomini che limitano la loro adesione allo specifico impegno tematico. A questa adesione specifica le Autonomie offrono la libera scelta fra due tipi di iscrizione: una che vale anche come iscrizione al partito e una che limita i suoi effetti alla singola Autonomia tematica. Nel secondo caso non si originano gli stessi diritti e doveri che lo Statuto riconosce a chi si associa al partito: le aderenti e gli aderenti hanno diritto di partecipare a pieno titolo all'elaborazione programmatica e alle iniziative politiche dell'Autonomia tematica, con diritto di voto nelle sue istanze democratiche.

3) Le Autonomie tematiche fanno riferimento ai diversi livelli federali. La decisione di dar vita a un'Autonomia tematica è oggetto di un deliberato della Direzione competente, su proposta del Segretario o del Responsabile del settore di lavoro cui l'Autonomia fa riferimento, o di un quinto dei componenti la Direzione.

4) Le Autonomie tematiche si danno (nel quadro del vigente statuto) un regolamento che disciplina le forme associative e le modalità di elezione dei responsabili.

5) Gli Organi dirigenti ai diversi livelli, nel definire le linee programmatiche e le scelte del partito consultano le Autonomie tematiche.

6) Rappresentanti delle Autonomie tematiche fanno parte delle Commissioni previste ai successivi articoli 16 e 27.

7) Gli Organi dirigenti sono tenuti a pronunciarsi, nel più breve tempo possibile, in modo motivato sulle questioni e le proposte elaborate dalle Autonomie tematiche.

B. Le Associazioni di tendenza politica e culturale

1) Le Associazioni di tendenza politica e culturale sono luoghi di costruzione e discussione del programma e sedi di impegno politico del partito. Sono formate da iscritte e iscritti al partito e possono aderirvi donne e uomini non associati ai Democratici di Sinistra.

2) Le Associazioni di tendenza si danno un proprio regolamento o statuto che disciplina le forme associative e gli organi dirigenti dell'associazione.

3) Il Consiglio nazionale dei Garanti verifica la conformità delle finalità e del regolamento o statuto delle Associazioni di tendenza con le finalità e le regole dello Statuto del partito.

4) Le Associazioni che abbiano ottenuto tale riconoscimento hanno diritto a risorse organizzative e finanziarie da gestire in autonomia politica nelle forme fissate dal Regolamento finanziario ai diversi livelli della rete federale.

C. La Sinistra giovanile

1) La Sinistra giovanile è il soggetto politico nel quale si organizzano i giovani dei Democratici di Sinistra. Ad essa è riconosciuta autonomia di proposta e di iniziativa politica. E' presente ad ogni livello di organizzazione del partito.

2) Possono far parte della Sinistra giovanile le ragazze e i ragazzi dai 14 ai 29 anni di età.

3) E' garantita una presenza di delegati della Sinistra giovanile al Congresso nazionale e negli organi dirigenti del partito a tutti i livelli.

4) La Sinistra giovanile è parte dell'Unione internazionale giovanile socialista (Iusy) e dell'Organizzazione giovanile socialista europea (Ecosy).

5) L'iscrizione alla Sinistra giovanile è a tutti gli effetti iscrizione al partito dei Democratici di Sinistra per tutti coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. I loro diritti e i loro doveri sono regolati dallo Statuto del partito. La Sinistra giovanile può sperimentare forme di adesione all'organizzazione, disciplinate dal proprio regolamento, che non comportano l'iscrizione al partito.

6) La vita interna della Sinistra giovanile, aderire, le forme di decisione, l'articolazione e i poteri delle sue strutture organizzative, sono disciplinati da un autonomo Regolamento, approvato dal Congresso della Sinistra giovanile e rispondente ai principi fondamentali dello Statuto del partito. Lo svolgimento dei Congressi è disciplinato da uno specifico regolamento approvato dalla Direzione nazionale della Sinistra giovanile.

7) Il Regolamento finanziario nazionale dei Democratici di Sinistra fissa norme sulla destinazione di risorse alla Sinistra giovanile.

8) La Sinistra giovanile può dotarsi di una Commissione di Garanzia che interviene autonomamente in quelle controversie interne all'organizzazione che non coinvolgono in generale la vita del partito e che non riguardano la violazione delle sue norme statutarie.

5) Le intese con altre organizzazioni


1) La ricerca di incontro e di confronto politico e programmatico e la sottoscrizione di intese e di patti politici con organizzazioni sociali, professionali e culturali, associazioni e movimenti fanno parte dei compiti e dell'azione politica del partito a tutti i livelli e costituiscono forma integrante della sua dimensione federativa. L'individuazione degli interlocutori deve avvenire a largo raggio, fuori da ogni logica collaterale, nella pari dignità e nel pieno rispetto dell'autonomia di tutti.

2) Per la sottoscrizione di intese e patti politici la decisione è assunta, ai diversi livelli, dall'organo dirigente eletto dal Congresso. Forme e modalità delle intese a livello regionale e subregionale sono disciplinate dalle Unioni regionali.

3) Le Unioni regionali stabiliscono le forme di partecipazione dei non iscritti, anche alle attività deliberanti degli organi di partito, relative all'impegno specifico cui essi sono interessati.

 

Articolo 10 - L'organizzazione federale: 4) la dimensione parlamentare e consiliare

1) Gli iscritti e le iscritte al partito che fanno parte nel Consiglio dei Ministri del governo nazionale sono componenti di diritto della Direzione nazionale.

2) Elette ed eletti aderenti al partito, oltre ai diritti spettanti ai singoli iscritti, hanno anche i seguenti:

a. essere collegialmente coinvolti nell'attuare e sviluppare la linea del partito e della coalizione sui temi relativi alla definizione del programma elettorale;

b. fare parte dell'Assemblea congressuale nazionale e regionale.

3) Elette ed eletti aderenti al partito, oltre ai doveri spettanti ai singoli iscritti, hanno anche i seguenti:

a. coinvolgere con regolarità e sistematicità il partito associazione nell'attuazione e nello sviluppo di temi relativi al mandato elettorale ricevuto;

b. garantire nello svolgimento del proprio mandato assiduità e competenza, su cui a fine legislatura il capogruppo (o, in sua assenza, il responsabile dei parlamentari) relaziona al partito-associazione.

4) Le elette e gli eletti hanno il dovere di partecipare con una parte della loro indennità al sostegno della sede locale o nazionale del partito, secondo regole fissate per tutti in modo eguale e trasparente.

 

Articolo 11- L'organizzazione federale: il pluralismo politico

1) Gli iscritti e le iscritte esercitano anche in forma collettiva i diritti di cui all'Art.4 di questo Statuto e alla Carta dei diritti e dei doveri che ne è parte integrante. In particolare hanno il diritto di:

a. promuovere collettivamente proposte per l'iniziativa politica e piattaforme programmatiche per l'azione del partito;

b. avanzare collettivamente proposte di candidature per gli organi dirigenti e le delegazioni congressuali;

c. promuovere collettivamente le Associazioni di tendenza previste al paragrafo III lettera B di questo articolo;

d. promuovere centri di ricerca e di iniziativa e pubblicazioni;

2) Il partito sostiene e promuove questo esercizio collettivo di diritti in forme che vanno regolamentate dalla Direzione nazionale,

3) Le minoranze congressuali hanno diritto, per le proprie finalità, a risorse organizzative e finanziarie da gestire in autonomia politica per svolgere il proprio ruolo. Le forme e le modalità di erogazione sono stabilite nel Regolamento finanziario nazionale e in quelli regionali.

 

Titolo II - Il Congresso nazionale e gli Organi nazionali


Articolo 12 - Il Congresso nazionale

1) Nel Congresso nazionale si esprime e si forma al massimo livello la democrazia delegata e federativa del partito. Il Congresso:

a. definisce il Programma fondamentale del partito e approva documenti di orientamento politico vincolanti per la sua azione;

b. approva lo Statuto del partito con il voto della maggioranza degli aventi diritto;
c. elegge il 50 per cento dei membri elettivi della Direzione nazionale e il Consiglio nazionale dei Garanti.

2) Il Congresso nazionale è composto da delegati e delegate democraticamente eletti in rappresentanza delle iscritte e degli iscritti e di tutti i soggetti federati nel partito.

3) Il Congresso si svolge, in via ordinaria, ogni tre anni. E' convocato dalla Direzione Nazionale.

4) Un regolamento congressuale approvato dalla Direzione stabilisce l'ordine del giorno e le norme per l'elezione dei delegati e per lo svolgimento del Congresso.

5) La metà più uno dei componenti l'Assemblea congressuale può convocare, fissandone l'ordine del giorno, un Congresso straordinario sulla prospettiva politica del partito e per la elezione di nuovi organi dirigenti.

 

Articolo 13 - L'Assemblea congressuale

1) L'Assemblea congressuale è il massimo organo deliberativo e rappresentativo del partito, l'organo in cui risiede la sovranità generale tra un Congresso e l'altro. L'Assemblea:

a. si riunisce per definire l'orientamento del partito su questioni di particolare rilievo politico;

b. approva modifiche allo statuto con la maggioranza degli aventi diritto.

2) L'Assemblea è formata dai delegati al Congresso nazionale di cui al precedente Art.12.

3) Per le delegate e i delegati dei soggetti federati si procede, nel caso di avvicendamenti nel corso del mandato dell'Assemblea, alla sostituzione con nuovi rappresentanti.

4) L'Assemblea è convocata dalla Direzione nazionale che ne fissa l'ordine del giorno. In assenza del Presidente del partito, elegge un presidente tra i suoi componenti.

5) In caso di inadempienza nella convocazione della sessione annuale di cui al successivo Art.27 o per verificare e aggiornare, in presenza di fatti nuovi, le linee dell'azione politica del partito, un terzo dei componenti la Direzione nazionale o un quinto dei componenti l'Assemblea hanno il diritto di convocare l'Assemblea congressuale e di fissarne l'ordine del giorno.


Articolo 14 - Il Segretario politico nazionale

1) Il Segretario politico rappresenta politicamente il partito, ne garantisce l'ordinamento federale, ed è responsabile dell'attuazione del programma sul quale ha chiesto il mandato del Congresso.

2) E' eletto con la maggioranza dei voti validamente espressi dagli iscritti nei congressi di base;

3) Le candidature a Segretario politico sono presentate prima dei congressi di base e sono accompagnate da una mozione programmatica che indichi chiaramente gli obiettivi e le linee di azione politica sulle quali i candidati e le candidate chiedono il mandato.

4) Il Segretario convoca e presiede il Direttivo nazionale; convoca la Conferenza dei segretari regionali. Ha diritto di chiedere la convocazione della Direzione nazionale e il Presidente della Direzione provvede entro 24 ore.

5) Il Segretario politico può essere revocato a maggioranza dei componenti l'Assemblea congressuale convocata su richiesta di un terzo dei suoi membri. In questo caso l'Assemblea elegge tre reggenti con il compito di convocare un nuovo congresso entro due mesi.

6) In caso di impedimento o di dimissione del Segretario politico la Direzione nazionale convoca l'Assemblea congressuale che procede all'elezione del nuovo Segretario a maggioranza dei suoi componenti. La Direzione nazionale è tenuta a convocare il Congresso entro un anno dall'elezione del nuovo Segretario. In mancanza della maggioranza dei componenti, l'Assemblea elegge tre reggenti con il compito di convocare un nuovo Congresso entro due mesi.

7) La Segreteria coadiuva il Segretario politico. E' scelta e proposta dal Segretario ed eletta, in un unico scrutinio, dalla Direzione nazionale.

8) Il Segretario può decidere, motivandole, la sostituzione o l'integrazione di uno o più componenti la Segreteria. In entrambi i casi si procede con le modalità già stabilite al comma precedente.

Articolo 15 - La Direzione nazionale

1) La Direzione nazionale guida l'azione politica del partito sulla base degli indirizzi fissati dal Congresso nazionale e delle decisioni assunte dall'Assemblea congressuale. E' presieduta da un Presidente eletto tra i propri membri.

2) La Direzione:

a. determina autonomamente le forme di organizzazione e la pubblicità dei propri lavori;

b. conclude di regola le proprie riunioni con l'approvazione di documenti che fissano linee di azione e scelte impegnative per il partito;

c. convoca il Congresso nazionale:

- ogni tre anni in via ordinaria (Art.12, 4° comma);

- in via straordinaria, nei modi previsti all'Art.8, 1° comma, lettera a., e all'Art.14, 7° comma;

d. convoca l'Assemblea congressuale (Art.13, 4° comma);

e. la Direzione del Partito deve comunque essere convocata e deliberare:

a) in caso di formazione e crisi del Governo Nazionale;

b) per decisioni relative alle competizioni elettorali;

c) in condizioni politiche di particolare urgenza e gravità;

f. esercita i poteri di intervento e di scioglimento previsti all'Art.8, 1° comma, ed è tenuta agli adempimenti previsti alla stessa lettera b.

g. può indire referendum interni ai sensi del successivo Art.28;

h. può convocare convenzioni, congressi o assemblee tematiche, stabilendo i relativi regolamenti;

i. elegge la Segreteria politica;

j. Elegge il Direttivo nazionale che assicura la continuità dell'azione della Direzione;

k. delibera la costituzione delle Autonomie tematiche nazionali (Art.9, 3° comma);

l. ratifica l'eventuale costituzione delle Unioni interregionali previste all'Art.8, 1° comma;

m. entro due mesi dal proprio insediamento:

  • approva, in accordo con il Consiglio nazionale dei Garanti, il Regolamento dell'Anagrafe degli iscritti (Art.3, 6° comma);
  • elegge il Tesoriere e il Comitato di Tesoreria e approva, su proposta di quest'ultimo, il Regolamento finanziario nazionale;
  • approva il Regolamento sulle pari opportunità e sulla norma antidiscriminatoria previsto all'Art.5.
  • stabilisce quali Segretari di Federazione delle aree metropolitane fanno parte della Conferenza di cui all'Art.19, 2° comma, lettera b;

n. approva inoltre i Regolamenti:

  • del Congresso nazionale;
  • del Direttivo nazionale;
  • del pluralismo interno, nelle forme e nei tempi previsti all'Art.11;
  • della Conferenza programmatica;
  • della Conferenza nazionale delle donne;
  • della Conferenza nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori.

3) La Direzione nazionale è formata da:

a. componenti eletti e elette, secondo le norme fissate dal Regolamento del Congresso nazionale, per metà dai Congressi delle Unioni regionali e per metà dal Congresso nazionale in proporzione ai voti riportati dalle diverse mozioni programmatiche;

b. il Segretario della Sinistra giovanile, la Coordinatrice nazionale delle donne, il responsabile del Consiglio nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori, il Tesoriere, la Presidenza della Commissione del progetto, i ministri iscritti al Partito, i Presidenti delle Regioni iscritti al Partito, i Presidenti dei Gruppi Parlamentari;

c. partecipa alla Direzione, senza diritto di voto, la Presidenza del Consiglio nazionale dei Garanti.
Qualora la composizione della Direzione non sia corrispondente ai voti riportati dalle diverse mozioni o alla norma antidiscriminatoria di cui all'Art.5, si procede al riequilibrio secondo le procedure del successivo comma 4.

4) Per ragioni motivate la Direzione può cooptare nuovi componenti, con maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi, nel rispetto dei voti riportati dalle diverse mozioni.

5) La Direzione nazionale è convocata dal suo Presidente su richiesta del Segretario politico o di almeno un quinto dei suoi componenti con l'ordine del giorno da essi indicato.

6) Entro la prima sessione successiva a quella di insediamento la Direzione approva, su proposta del Presidente, il proprio Regolamento.

 

Articolo 16 - La Commissione nazionale per il progetto

1) La Commissione Nazionale per il progetto coordina l'elaborazione programmatica del Partito, prepara l a Conferenza programmatica annuale di cui al successivo Art.27, predispone le modifiche del Progetto 2000 da sottoporre alla discussione.

2) La Commissione Nazionale per il Progetto è eletta dal Congresso Nazionale e resta in carica fino al successivo Congresso. L'Assemblea Congressuale può eleggere nuovi membri della Commissione nel corso della Conferenza programmatica annuale.

3) Della Commissione del Progetto fanno parte di diritto i responsabili delle Autonomie tematiche nazionali di cui all'Art.9, lettera A., e un delegato della Sinistra giovanile.

4) La Commissione del Progetto elegge al suo interno una Presidenza ristretta.

 

 

 

Articolo 17 - Il Presidente del partito

L'Assemblea congressuale elegge il Presidente del partito con la maggioranza dei voti validamente espressi. Il Presidente del partito presiede l'Assemblea congressuale ed è componente della Direzione nazionale.

 

Articolo 18 - La Conferenza dei Segretari regionali

1) La Conferenza dei Segretari regionali è un organo di rappresentanza federale del partito ed ha il compito di interagire con gli altri organi nazionali per coordinare l'attuazione del programma di mandato.

2) Ne fanno parte:

a. i Segretari delle Unioni regionali e i responsabili di eventuali coordinamenti interregionali;

b. i Segretari delle Federazioni delle aree metropolitane stabilite dalla Direzione nazionale;

c. il Segretario politico nazionale e i componenti la segreteria di volta in volta interessati all'ordine del giorno.

3) La Conferenza è presieduta da un rappresentante eletto tra i suoi componenti. E' convocata dal Presidente d'intesa col Segretario politico con il quale concorda l'ordine del giorno.

 

Articolo 19 - La Conferenza delle donne

La conferenza delle donne dei Democratici di Sinistra, nel rispetto del federalismo e del pluralismo politico culturale, discute e decide orientamenti politico programmatici e agenda politica, che concorrono alla formazione del programma del partito e alla formazione degli organismi dirigenti e delle rappresentanze istituzionali.

Articolo 20 - La Conferenza delle lavoratrici e dei lavoratori

La Conferenza nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori, nel rispetto del federalismo e del pluralismo politico e culturale, discute gli orientamenti che concorrono all'attività e al programma del partito per ciò che riguarda i temi di proprio interesse. La conferenza è convocata dalla Direzione nazionale che ne approva il regolamento. La conferenza elegge il Consiglio nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori che ha poteri consultivi su tutta l'attività del partito in materia di lavoro.

 

Articolo 21 - Il Tesoriere

1) Il Tesoriere del partito è eletto, unitamente al Comitato di tesoreria di cui fa parte, dalla Direzione nazionale su proposta del Presidente della stessa, con la maggioranza dei voti validamente espressi.

2) Il Tesoriere è responsabile delle attività economiche, patrimoniali e amministrative del partito. Egli ha la rappresentanza legale e giudiziale attiva e passiva del partito. Il regolamento finanziario ne disciplina i poteri.

 

Articolo 22 - Il Comitato di Tesoreria

1) Il Comitato di Tesoreria è eletto- nel rispetto del pluralismo interno di partito -, unitamente al Tesoriere, dalla Direzione nazionale su proposta del Presidente della stessa, con la maggioranza dei voti validamente espressi.

2) Il comitato di tesoreria elegge tra i suoi membri un Presidente che ne cura la convocazione. Il Comitato di tesoreria svolge funzioni di indirizzo e di controllo delle attività economiche e patrimoniali del partito nell'ambito dei poteri ad esso attribuiti dal regolamento finanziario nazionale.

 

Articolo 23 - L'attività economica

1) La struttura organizzativa nazionale, le Unioni regionali, la Sinistra giovanile, le Autonomie tematiche, le Associazioni di tendenza politica e culturale e tutte le articolazioni territoriali e federative previste dallo Statuto nazionale e dagli Statuti regionali hanno una propria autonomia patrimoniale. Ciascuna risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici, economici e patrimoniali da essa posta in essere e non ha responsabilità per gli atti compiuti dalle altre articolazioni.

2) Il Regolamento finanziario nazionale è approvato dalla Direzione nazionale entro il termine di cui al secondo comma dell'Art.16, lettera m. Le norme in esso contenute, preventivamente sottoposte al parere del Consiglio nazionale dei Garanti, costituiscono parte integrante del presente Statuto.

3) In conformità alle normative vigenti per le attività degli Enti non commerciali viene espressamente stabilito che:

a. la struttura organizzativa nazionale ed ogni altra articolazione territoriale o tematica previste dallo Statuto nazionale e dagli Statuti regionali, non possono distribuire agli iscritti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, risorse o capitale, per tutta la durata della Associazione, salvo diverse disposizioni di legge;

b. in caso di scioglimento della struttura organizzativa nazionale il suo patrimonio, salvo diversa destinazione imposta per legge, sarà devoluto in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. In caso di scioglimento di una articolazione territoriale o tematica prevista dallo Statuto nazionale o dagli Statuti regionali il patrimonio sarà devoluto ad altra articolazione territoriale o tematica del Partito o in caso di scioglimento dello stesso ad altra Associazione o Ente, con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c. la struttura organizzativa nazionale e le altre articolazioni territoriali e tematiche previste dallo Statuto nazionale e dagli Statuti regionali redigeranno ed approveranno annualmente un rendiconto economico e finanziario nei tempi e con le modalità previste dalle disposizioni di legge e/o dai Regolamenti finanziari.

4) La quota associativa è intrasmissibile e non dà luogo ad alcuna rivalutazione.

 

Titolo III - La formazione delle decisioni


Articolo 24 - Espressione del voto

Per l'elezione di organi dirigenti, esecutivi e di garanzia ad ogni livello nonché delle delegazioni congressuali si procede a voto segreto qualora lo richieda almeno un quinto degli aventi diritto.

 

Articolo 25 - Le candidature

1) Le candidature del partito alle elezioni sono scelte, nel rispetto del pluralismo, e in coerenza con l'Art.30 del presente Statuto, secondo una procedura democratica fissata con regolamento approvato dalla Direzione (provinciale, regionale, nazionale) sei mesi prima della data delle elezioni. Tale regolamento può scegliere tra primarie aperte, primarie chiuse, selezione regolata.

2) Per primarie aperte si intendono, a norma di questo statuto, elezioni di candidati o candidate cui partecipano gli elettori che si riconoscono pubblicamente elettori del partito iscrivendosi in un apposito registro.

3) Per primarie chiuse si intendono elezioni a cui partecipano solo gli iscritti e le iscritte al partito.

4) Per selezione regolata si intende una procedura pubblica che avviene negli organismi del partito secondo regole definite.

5) Nei tre casi il regolamento prevede la presentazione di proposte o autoproposte di candidatura ad un Comitato di selezione, stabilito presso il livello organizzativo competente per quelle elezioni. Presso il livello organizzativo immediatamente superiore si stabilisce una Commissione elettorale che ha il compito di garantire la pubblicità e la regolarità delle procedure e di vagliare eventuali ricorsi, i cui termini sono stabiliti dal regolamento.

6) Per quanto riguarda le elezioni politiche nazionali e le elezioni europee, le candidature del partito per le liste proporzionali, le proposte di candidature da presentare agli organismi della coalizione, sono scelte con la medesima procedura. In questo caso la Direzione nazionale approva un regolamento e nomina una Commissione elettorale nazionale che sovraintende all'insieme delle procedure garantendone pubblicità e regolarità; le Direzioni regionali nominano Comitati di selezione che attuano le procedure fissate dal regolamento.

7) In ogni caso i membri dei Comitati di selezione e delle Commissioni elettorali non sono candidabili.

8) Il regolamento nazionale definisce l'eventuale limite del numero dei mandati per le elezioni di propria competenza. Le Unioni regionali regolamentano la materia per le elezioni di propria competenza.


Articolo 26 - Le scelte programmatiche

1) Per definire gli orientamenti del partito su questioni di rilievo e assumere decisioni sul programma si convoca una Conferenza programmatica annuale preparata dalla Commissione di cui all'Art.17.

2) Gli Statuti Regionali definiscono livelli e modalità di elezione delle Commissioni per il progetto. Tali Commissioni organizzano nel relativo territorio in rapporto con la Commissione Nazionale di cui all'Art.17 la Conferenza programmatica annuale. Delle commissioni fanno parte, di diritto, rappresentanti delle Autonomie tematiche.

3) Ai diversi livelli federali, la Conferenza può essere composta dalle Assemblee congressuali. Convocata con all'ordine del giorno da uno a tre temi, la Conferenza ha il compito di istruire una discussione ampia e libera tra gli iscritti e i simpatizzanti, con particolare riguardo alle competenze interessate (Autonomie tematiche, esperti).

4) La Conferenza programmatica è preparata da una consultazione su documenti approntati dalla Commissione nazionale, presentati e discussi con la Direzione nazionale e oggetto di un'ampia consultazione aperta ai non iscritti e con la presenza di esperti della materia.

5) La Conferenza si conclude con deliberazioni sottoposte al voto.

 

Articolo 27 - Il referendum interno

1) Su argomenti e scelte politiche di essenziale importanza per l'azione politica del partito, la Direzione nazionale può indire, se richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti o da 5 Unioni regionali, un referendum aperto a tutti gli iscritti, anche utilizzando le tecnologie telematiche.

2) Le regole, le procedure, nonché le modalità di attuazione del diritto di cui all'Art. 4, 6° comma relative al referendum sono stabilite dalla Direzione nazionale con apposito regolamento.

 

Articolo 28 - Rapporto con le elettrici e gli elettori

1) Il partito a tutti i livelli (nazionale, regionale, di collegio) e nelle sue diverse articolazioni (Sezioni, Autonomie tematiche, Associazioni di tendenza,..) realizza un rapporto stabile con gli elettori e le elettrici promuove il rapporto di mandato tra elettori ed eletti nelle forme che ogni livello del partito riterrà più efficace.

2) Su scelte e politiche di rilevante importanza per la vita civile e sociale di tutta la collettività le Direzioni ai diversi livelli possono attivare forme di consultazione tra tutti gli elettori.

3) Le regole e le procedure relative a tali consultazioni sono stabilite dalle Direzioni con apposito regolamento.


Articolo 29 - Partito e coalizione

1) Il partito promuove, in collaborazione con altri soggetti, aggregazioni stabili nella società per dare identità e consistenza organizzativa alla coalizione politica di cui fa parte, sulla base del programma elettorale comune e della comune assunzione dei valori di libertà, democrazia, giustizia e solidarietà come fondamento dell'azione politica.

2) Il partito è impegnato a far sì che la coalizione si dia sedi e procedure democratiche di discussione, partecipazione e decisione, dotandosi di un regolamento che garantisca il pluralismo e disciplini la scelta delle candidature e le scelte programmatiche, da depositare insieme al simbolo con il quale la coalizione si presenta agli elettori.

3) Le decisioni relative a programmi e candidature alle elezioni, assunte nelle sedi unitarie costituite nell'ambito della coalizione in base a tale regolamento, impegnano il partito e gli iscritti e le iscritte. Fino a quando questo regolamento non è approvato, il partito resta pienamente titolare della propria sovranità e opera sulla base delle regole stabilite dal presente Statuto.

4) Il partito ha il compito di garantire, in stretto collegamento con gli altri soggetti della coalizione:

a. che gli elettori e le elettrici della coalizione siano tempestivamente informati sulle iniziative pubbliche, sulle assemblee e sulle attività nelle quali possano intervenire, anche per la formazione e la verifica dei programmi;

b. che si renda conto all'elettorato degli orientamenti politici della coalizione e delle scelte compiute dagli eletti.

5) Le Unioni regionali, come struttura sulla quale si impernia l'organizzazione territoriale del partito, hanno il compito di avviare e coordinare le iniziative del Partito volte a dare identità e forza alla coalizione.

 

Titolo IV - Le garanzie


Articolo 30 - Le funzioni di garanzia

1) Le funzioni di garanzia, ai diversi livelli di organizzazione del partito, sono svolte dai Consigli dei Garanti. Gli Statuti delle Unioni regionali disciplinano la struttura e le modalità di elezione dei Consigli dei garanti nei rispettivi ambiti di competenza, in analogia con quanto previsto per il Consiglio nazionale.

2) I Consigli dei Garanti intervengono per assicurare la piena applicazione dello Statuto, l'esercizio dei diritti degli iscritti e delle iscritte, l'adempimento dei doveri e il rispetto del pluralismo, nonché il corretto svolgimento dei procedimenti disciplinari.

3) I Consigli istituiscono al proprio interno un Osservatorio sul rispetto della norma antidiscriminatoria e per le pari opportunità.

4) I Consigli esprimono un parere di legittimità statutaria sulle deliberazioni ad essi sottoposte dagli organi politici.

5) Il parere di congruità e legittimità statutaria è obbligatorio:

a. per gli Statuti regionali e per le revisioni dello Statuto nazionale o di quelli regionali approvate tra un congresso e l'altro;

b. per la scelta delle candidature in vista delle elezioni primarie e delle campagne elettorali;

c. per i Regolamenti finanziari, ai vari livelli;

d. per qualsiasi proposta di deliberazione da parte di un organo politico quando un quinto dei suoi componenti presenti una motivata contestazione scritta circa la legittimità statutaria della proposta.

 

Articolo 31 - Il Consiglio nazionale dei Garanti

1) Il Consiglio nazionale dei Garanti è composto da 25 membri, eletti tra iscritte e iscritti di riconosciuto prestigio che:

a. non hanno rapporti di dipendenza economica con l'organizzazione di partito;

b. non rivestano cariche pubbliche elettive di rilievo nazionale;

c. non svolgono incarichi remunerati a tempo pieno su designazione politica.

2) Il Consiglio nazionale dei garanti è eletto dal Congresso a scrutinio segreto.

3) Appena eletto, il Consiglio procede alla elezione del proprio presidente, con la maggioranza dei voti validamente espressi.

4) Il Consiglio adotta un Regolamento interno per l'esercizio delle funzioni previste dallo statuto ed un Regolamento disciplinare

5) Tra un Congresso e l'altro il Consiglio può procedere a reintegrare per cooptazione i membri venuti meno per dimissioni o altra causa.

Norme transitorie

1.

1) Il Congresso nazionale di Torino, vista la procedura di candidatura a Segretario politico adottata dal Regolamento congressuale, assume con voto palese il risultato emerso dai Congressi delle Unità di base sul candidato collegato alla mozione che ha riportato la maggioranza dei voti validamente espressi dagli iscritti.

2) Il Congresso nazionale di Torino, vista la procedura di elezione della Direzione nazionale adottata dal Regolamento congressuale, dichiara eletti in Direzione, con voto palese, i membri direttamente designati dai Congressi regionali.

2.
Ai soggetti politici che hanno indetto gli Stati Generali di Firenze e a quelli che vi hanno successivamente aderito è consentito il permanere patrimoniale e finanziario delle loro strutture originarie di partito o movimento politico fino alla deliberazione di adozione diretta dello Statuto dei Democratici di Sinistra e degli organi eletti da parte delle rispettive assemblee congressuali, da tenersi comunque e tassativamente entro il 31 dicembre 2000. La previsione di questa scadenza può essere modificata con deliberazione dell'Assemblea congressuale assunta a maggioranza dei quattro quinti dei voti validamente espressi. Fin da ora le iscritte e gli iscritti a tali partiti e movimenti sono associati collettivamente ai Democratici di Sinistra. Tesseramento e quota di iscrizione seguono le norme fissate dal Regolamento finanziario nazionale. Coloro che aderiscono a tali partiti e movimenti politici esprimono contestualmente la propria adesione al partito dei Democratici di Sinistra, assumendo tutti i diritti e i doveri che lo Statuto riconosce agli iscritti e alle iscritte di questo partito. I partiti e i movimenti politici trasmetteranno i loro nomi e i rispettivi dati all'Anagrafe degli iscritti e delle iscritte in conformità a quanto stabilito dal regolamento della Direzione nazionale di cui al precedente Art. 3, 6° comma.

3.
L'assemblea congressuale del Congresso nazionale di Torino dà mandato alla Direzione Nazionale di deliberare entro sei mesi dall'approvazione dello statuto in materia di Autonomie tematiche.

4.
Entro sei mesi dallo svolgimento del Congresso nazionale di Torino, le Assemblee congressuali regionali devono approvare i propri statuti.

Gli attuali Statuti regionali dei Democratici di Sinistra restano in vigore, a tutti gli effetti, nel quadro delle compatibilità con le norme previste dallo Statuto nazionale.

NORMA TRANSITORIA APPROVATA AL CONGRESSO DI PESARO: Nell'ambito del 2 Congresso nazionale dei DS, in via eccezionale e in deroga all'art.15 comma 3 dello Statuto, i componenti la Direzione Nazionale sono eletti dalla platea congressuale e per metà tale elezione avviene su indicazione delle delegazioni regionali, in proporzione ai voti riportati dalle diverse mozioni congressuali e nel rispetto della norma antidiscriminatoria dello Statuto.

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