Risposta legale DS a Forgione e Aliasi

In risposta alla Missiva di Aliasi e Forgione del 31 Luglio 2006

STUDIO LEGALE BARRASSO

Avv. Giuseppe BARRASSO Avv. Fiore CAPONE

Avv. Alessandra CENTREALLA Avv. Giuseppina PORFIDO

Via Circumvallazione, n.2 - tel. 0825784868 fax. 0825785614 - 83100 Avellino

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AL Sig. FORGIONE Andrea via Pozzo

83052 PATERNOPOLI (AV) 

Al Sig. ALIASI Carmine via Casale

83052 PATERNOPOLI (AV).

 

Oggetto: riscontro alla V.a nota del 31 luglio 2006.

 

Il sig. Antonio Lo Vuolo, nella qualità di Segretario della Sezione D.S. di Paternopoli, assistito e difeso dall'Avv. Giuseppe Barrasso, in relazione alla nota in oggetto deduce quanto segue.

A= In via preliminare, occorre rilevare che la palese infondatezza e pretestuosità delle argomentazioni proposte da Forgione e Aliasi avrebbero potuto esimere la Sezione D.S. di Paternopoli da un replica scritta. Tuttavia, anche in considerazione del fatto che alla detta nota è stata data ampia diffusione nel paese, e per il rispetto dovuto ai cittadini di Paternopoli, si ritiene opportuno controdedurre alla richiesta dei sigg. Forgione ed Aliasi.

In pratica, Forgione ed Aliasi, come è noto ai cittadini di Paternopoli, nell'ultima campagna elettorale amministrativa hanno attivamente sostenuto la lista concorrente a quella dei D.S., partito a cui i due erano iscritti. Orbene, il fatto non viene negato dagli interessati (né sarebbe possibile) e determina l'incompatibilità con l'iscrizione al partito dei D.S., secondo la chiara previsione dell'art. 3, comma 8, dello Statuto. Infatti, la Commissione Provinciale di Garanzia ha svolto l'istruttoria ed ha emesso un provvedimento di sospensione cautelare a carico di Forgione ed Aliasi. Invero, la Commissione non ha potuto emettere il provvedimento definitivo sol perché non è stato possibile sentire gli interessati.

B= Gli interessati ritengono di aver diritto ad ottenere l'iscrizione al partito dei D.S. per l'anno 2006 in quanto il provvedimento della Commissione di Garanzia riguarderebbe solo "l'attività di partito" e non l'iscrizione. La pretesa di Aliasi e Forgione, nonché l'argomentazione addotta a sostegno, è del tutto erronea, pretestuosa ed infondata per più motivi.

  • 1) Aliasi e Forgione prendono atto di essere sospesi dall'attività di partito ma chiedono ugualmente l'iscrizione, ritenendo che possa configurarsi un'iscrizione senza attività. In cosa possa consistere tale iscrizione senza attività politica (recitus. possibilità di attività politica, essendo interdetta la stessa) non è dato sapere, né riusciamo a immaginare un Segretario che rilascia la tessera con prescrizione (nel caso di specie, imponendo all'iscritto la completa inattività politica di partito). Una tale prescrizione sarebbe assurda, illogica e contraria allo Statuto. Peraltro, gli stessi comportamenti di Aliasi e Forgione e le loro frequenti esternazioni (fra cui la nota in oggetto), vera è propria attività politica, dimostrano che gli stessi non stanno affatto rispettando la decisione della Commissione di Garanzia di sospensione dall'attività di partito. Invero, quando lo Statuto parla di "sospensione dall'attività di partito" vuole intendere proprio le tipiche attività politiche dell'iscritto e connesse all'appartenenza al partito stesso, per cui non è possibile separare iscrizione ed attività di partito (o possibilità di attività di partito).
  • 2) In ogni caso, il Segretario non può rilasciare la tessera ai due in quanto un tale atto contrasterebbe con la decisione della Commissione di Garanzia e interferirebbe con la fase finale del procedimento disciplinare in corso.
  • 3) Infine, anche a prescindere dal richiamato provvedimento della Commissione di Garanzia, nessun partito può essere costretto ad iscrivere un cittadino se non lo ritiene opportuno. Sotto tale profilo, si deve evidenziare che non esiste un diritto costituzionalmente garantito ad essere iscritto ad un partito, ma solo il diritto di costituire partiti politici per concorrere a determinare la politica nazionale (art. 49 Cost.). E il nostro ordinamento attribuisce il massimo grado di autonomia ai partiti politici, riservando alle associazioni non riconosciute (tale è la natura giuridica dei partiti) solo due articoli del codice civile. Infatti, l'ari 36 del codice civile prevede che "l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi degli associati". Quindi, l'ordinamento rinvia agli "accordi degli associati", cioè, nel caso dei D.S., allo Statuto. Ed è incontestabile che ogni decisione è stata assunta nel più assoluto rispetto dello Statuto.

Un'ultima osservazione. Non si comprende perché ci si ostina a volere l'iscrizione ad un partito, dopo averlo contrastato in campagna elettorale (e non solo). Si potrebbe anche dire, davvero in amicizia, ai nostri interlocutori: andate dove vi porta il cuore!

 

Addì 11 Agosto 2006

 

Firmato da

Avv. Giuseppe Barrasso

Antonio Lo Vuolo

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