SAVERIO: 2365
http://

 PER CHI SCRIVE E PUBBLICA E COSA PIU' GRAVE PER CHI CERTE REGOLE DOVREBBE CONOSCERLE.

I compiti del segretario comunale

Secondo l'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando il sindaco o il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:

  • partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
  • esprime il parere di regolarità, in relazione alle sue competenze, su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;
  • può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
  • esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia. In particolare, nei comuni privi di dirigenti possono essere demandate al segretario le funzioni dirigenziali, se non sono attribuite ai responsabili degli uffici o dei servizi (art. 109 del D.Lgs. 267/2000).
  • Oggi “… i segretari comunali e provinciali sono pubblici funzionari dipendenti in via esclusiva da una Agenzia autonoma preposta alla gestione del relativo albo, dotata di soggettività giuridica di diritto pubblico e, dunque, diversa da quella dell’ente locale, al quale il segretario comunale è legato da un rapporto organico, che si inserisce all’interno e nell’ambito del rapporto d’impiego con l’Agenzia medesima” (T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 12 dicembre 2005, n. 20174).
    A ciò è appena il caso di aggiungere che il segretario comunale è oggi fortemente legato al Sindaco del Comune, il quale ne dispone, intuitu personae, non soltanto la nomina (di durata pari al mandato elettivo del Sindaco), ma anche la revoca (seppure in tal caso con forti limitazioni, richiedendosi un’apposita delibera di giunta nonché altre garanzie a tutela del segretario).
    Tanto accennato come premessa, occorre ora esaminare alcune delle (molteplici) funzioni attribuite al proprie comunale (come ultimamente novellate dalla L. n. 127/97, art. 17 commi da 67 ad 86).
    In virtù delle suddette norme, al segretario comunale sono attribuiti “compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa” (ciò che esclude le consulenze di ordine tecnico) degli organi dell’ente (ossia Giunta e Consiglio) “in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti …” (tra le molte pronunce sul punto: Cass., Sez. lav., 23 agosto 2003, n. 12403).
    A livello nazionale, alla suddetta funzione se ne affianca un’altra, apparentemente omogenea, consistente in un’attività “consultiva, referente e di assistenza“ alle riunioni del Consiglio e della Giunta (ex comma 4 dell’art. 97 L. n. 267/00).
    “il segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive rispettivamente insieme al Sindaco ed al Presidente del Consiglio”). Prescindendo, come anticipato, dalle altre attribuzioni proprie del segretario comunale, interessa soffermarsi sulla natura delle summenzionate funzioni di collaborazione ed assistenza al fine di stabilire sino a che punto possa spingersi l’ausilio che il segretario comunale è chiamato a fornire.
    Anzitutto ed in via generale, può senza dubbio affermarsi che si tratta di compiti aventi carattere di garanzia (del resto, assistenza significa: “aiuto che si presta con una serie di interventi diretti”), affinché l’attività dell’ente possa dispiegarsi nell’interesse del buon andamento, considerata necessaria ed indispensabile che impone una valutazione sulla scelta degli strumenti giuridici e procedurali relativi all’intera attività dell’ente (in tal senso: Cass., n. 12403/03 cit.).
    Sempre in termini generali, viene osservato che l’assistenza deve essere esercitata “in via permanente su tutta l’attività dell’ente” e non soltanto relativamente ai problemi strettamente giuridici, ma anche con riferimento ai problemi amministrativi “… come l’osservanza dei principi di efficienza, efficacia ed economicità nell’esercizio dei compiti istituzionali dell’ente” (“L’Ordinamento comunale”, AA. VV., Milano, 2005, p. 584 e ss.): ciò che induce a richiamare i cd. controlli gestionali interni di economicità ed efficienza di cui all’art. 97 Cost..
    Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, può abbozzarsi - seppure con ogni cautela, trattandosi di materia ancora in divenire -, una prima conclusione secondo cui in capo al segretario comunale permane a tutt’oggi l’obbligo, addirittura rafforzato, di collaborare (anche attivamente) con gli organi comunali (quantomeno con Giunta e Consiglio), fornendo una sorta di controllo sia giuridico (di regolarità e legittimità) che amministrativo (di efficienza, efficacia, buon andamento, nonché di trasparenza,garanzia e rispondenza tra programmi e risultati caratteristica dell’impostazione manageriale dell’amministrazione), riferito, anziché al singolo atto, all’intera attività dell’Amministrazione.

 


Martedì, 20 Maggio 2008
AMICA: 2364
http://
La questione si fa complicata............ non ho capito. Cè qualche motivo preciso per cui questa coppia deve vivere il suo amore in clandestinità???? non sò di chi state parlando, ho solo espresso un parere sull' amore in generale. I pettegolezzi non avvengono solo qua a paternopoli, ma in ogni piccola realtà.........dove è ancora più evidente la mancanza di rispetto degli uni con gli altri!

Martedì, 20 Maggio 2008
mille: 2363
http://

ma si può sapere chi è questa coppia di innamorati???


Martedì, 20 Maggio 2008
torbeccola: 2362
http://
cara/o neppola parlando del confronto sul territorio hai omesso di dire che tale deve esserci con rispetto reciproco delle parti, compreso quello dell' attore e del covenuto. Venendo a mancare il rispetto reciproco tra la coppia stessa, e' condicio sine qua non che terze persone si intromettano perché hanno a cuore il destino dell uno o dell altro... Come vedi i fattori da considerare sono tanti.. Gli occhi innamorati non vedono cose che pero' possono essere viste solo da chi ha a cuore una delle persone i gioco...

Martedì, 20 Maggio 2008
neppola: 2361
http://
Cara amica,mi dispiace ma su questa vicenda amorosa la popolazione di paternopoli non ha nessunissima colpa.Credo che nella storia del genere umano nessun popolo si sia mai messo contro qualsiasi tipo di fidanzamento.Il popolo puo' certamente spettegolare,ma tale cosa non e' una caratteristica solo di paternopoli ma e' di tutti i piccoli paesini.Proprio oggi che in italia si parla tanto di psicosi per i rom(vedi i roghi di ponticelli a Napoli)assistiamo nei nostri paesi a forme di xenofobia o peggio ancora di razzismo amoroso.Oggi i nostri amici sono dei fidanzati clandestini e saranno costretti a vivere sempre il loro amore in clandestinita'.Ora aspetteremo il pacchetto sicurezza per capire se in futuro potranno vivere tranquillamente il loro amore o saranno ahimè colpiti dal provvedimento di esplulsione? Chissa', certamente invece di fare i moralizzatori su popoli stranieri abbiamo diverse pecche da eliminare.Siamo razzisti anche tra noi stessi,e' un problema di cultura e di  mancanza del famoso confronto con il territorio.Saluti

Martedì, 20 Maggio 2008
 
Powered by Phoca Guestbook
Free Joomla templates by Ltheme